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Ordinanza — n. 27133/2024 — snciv Generato dall'IA

Court of Cassation quashes appeal for failure to examine owner's opposition letters regarding public easement creation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27133/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision which had established a public easement over the plaintiff's land. While the lower court noted the construction of a fence, it completely ignored the plaintiff's written opposition letters sent to the municipality between 2012 and 2015. The Supreme Court ruled that the omission of these decisive factual elements constituted a violation of procedural law, necessitating a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 111 Cost.: The court must examine all decisive facts presented by the parties; failure to consider specific opposition letters regarding the creation of a public easement, despite acknowledging their existence, violates the duty of impartial examination and requires the sentence to be quashed.

Parole chiave

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public easement creation omission of decisive facts duty of impartial examination written opposition letters quashing of sentence procedural violation public utility servitude proprietà pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 4.- Col primo motivo ( « Motivo A » ) i ricorrenti lamentano, con riferimento all’art. 360 n° 3, cod.
Art. 132 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
civ., dell’art. 118 disp.
Art. 111 Cost.
art. 366 c.p
MRTGPP65P24F735P), con indirizzo di posta elettronica certificata iscritto nel REGINDE: martino.giuseppe@ordavvle.legalmail.it presso cui dovranno essere effettuate ai sensi dell'art. 366 c.p.c.
art. 380 bis cod. proc. civ
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 360 cod. proc. civ
In relazione all'art. 360 cod. proc. civ.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un. 27 dicembre 2019, n. 34476
Cass. sez. 1, 25 settembre 2024, n. 25638
Cass. sez. 1, 25 settembre 2024, n. 25638).
Cass. sez. 1, 17 luglio 2024, n. 19784
Per contro, laddove emergano elementi che escludono la sussistenza di tale volontà (per un elenco semplificativo si veda Cass. sez. 1, 17 luglio 2024, n. 19784), non può ritenersi sussistente la menzionata dicatio.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.152/2023 R.G. proposto da : Scarpellini Edda, nata a Cesena il 28.09.1950, (C.F. SCRDDE50P68C573C), Cleopazzo Silvia, nata a Mesagne (BR) il 22.09.1980, (C.F. CLPSLV80O62F152G), Cleopazzo Edoardo Federico, nato a Bari il 08/01/1990, (C.F. CLPDDF90A08A662X), residenti in Squinzano (LE) alla via Lecce n. 225, e Cleopazzo Elsa, nata a Mesagne (BR) il 19.12.1981, (C.F. CLPLSE81T59F152R), residente in Foggia alla via Arpi n. 103/S, rappresentati e difesi, giusta procura speciale alle liti in calce del presente atto, dall'Avv.

Giuseppe Martino (C.F. MRTGPP65P24F735P), con indirizzo di posta elettronica certificata iscritto nel REGINDE: martino.giuseppe@ordavvle.legalmail.it presso cui dovranno essere effettuate ai sensi dell'art. 366 c.p.c. sia le comunicazioni e le notificazioni di cancelleria, sia le notificazioni ad istanza di parti private, intendendo le parti avvalersi della facoltà di eleggere domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata suddetto, come consentito dalla suddetta norma, in alternativa all'elezione di domicilio nel Comune di Roma; fax presso cui effettuare le notifiche in caso di non funzionamento dell'indirizzo Pec: 0832.1839989.

Ricorrenti contro Comune di Squinzano (C.F.: 80001050758), in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Mariano Beatrice Agata, con sede in Squinzano (LE) (73018) alla via Matteotti n.24, elettivamente domiciliato all’indirizzo digitale di posta elettronica certificata dell’Avv.Angelo Vantaggiato vantaggiato.angelo @ ordavvle.legalmail.it, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Vantaggiato del foro di Lecce (VNTNGL58R08E506A; - fax: 0832/217159), giusta procura speciale rilasciata su foglio separato, autenticata con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione di atti informatici e giusta Delibera di Commissione Straordinaria n. 1 del 5.1.23.

Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n° 596 depositata il 18 maggio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024 dal consigliere Luciano Varotti. FATTI DI CAUSA 1.-Il tribunale di Lecce – su domanda di Luigi Francesco Cleopazzo – condannava il comune della stessa città al rilascio in favore dell’attore della porzione di terreno contraddistinta in catasto al foglio 46, particella 550, occupata senza titolo dall’Ente locale, nonché alla rimozione di tutte le opere eseguite su di essa ed al risarcimento del danno per il mancato utilizzo per il periodo dal 2010 al rilascio. 2.- Su appello del Comune e nel contraddittorio con gli eredi di Luigi Francesco Cleopazzo indicati in intestazione, la Corte d’Appello di Lecce riformava la decisione e dichiarava che il proprietario aveva costituito sulla propria porzione di terreno una servitù di uso pubblico per dicatio ad patriam, desumibile dalla realizzazione spontanea e volontaria di una recinzione che separava la zona destinata al suo uso esclusivo da quella esterna e che consentiva l’utilizzo della porzione di terreno anche da parte della collettività: donde la conseguente lecita costruzione, su di esso, di opere di urbanizzazione primaria, cui non era seguita alcuna contestazione da parte del Cleopazzo. 3.- Ricorrono per cassazione gli eredi del de cuius , affidando il gravame a due motivi.

Resiste il Comune, che conclude per l’inammissibilità dell’impugnazione e, nel merito, per la sua reiezione. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. Le parti hanno depositato una memoria ex art. 30-bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.- Col primo motivo ( « Motivo A » ) i ricorrenti lamentano, con riferimento all’art. 360 n° 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione e dell'art. 1 protocollo 1 Cedu; la violazione del principio di legalità; la violazione degli artt. 832, 834, 825 cod. civile; la violazione dei principi in materia di diritto di proprietà; la violazione del d.lgs. n° 327/2001.

In relazione all'art. 360 cod. proc. civ. n° 5, si dolgono dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di trattazione tra le parti. Secondo i ricorrenti, perché si possa parlare di dicatio ad patriam, occorre che il proprietario abbia messo volontariamente a disposizione della collettività il bene, mentre non verrebbe in rilievo l’uso pubblico qualora il passaggio sul fondo sia esercitato, come nella fattispecie, unicamente dai proprietari limitrofi in dipendenza della particolare ubicazione dei loro fondi. Nella fattispecie, come peraltro contestato con plurime missive al Comune, mancherebbe l’idoneità della strada a soddisfare esigenze pubbliche, in quanto – come emerge dalla ctu espletata in primo grado –il reliquato occupato dal Comune si trova al termine di una strada senza uscita, costituente il prolungamento della via Isonzo, alla quale accedono solo i ricorrenti ed altro soggetto, proprietario di una distinta abitazione sul lato est della medesima via. 5.-Il mezzo è fondato nei limiti appresso indicati.

La Corte d’Appello ha riformato la decisione del primo giudice, con la quale il Comune di Squinzano era stato condannato a rilasciare il suolo occupato in favore dell’attore ed alla rimozione delle opere realizzate, nonché a risarcire il danno per la mancata utilizzazione del suolo dal 2010 alla data di rilascio), sul rilievo che il Cleopazzo avesse desinato il reliquato ad uso pubblico, mediante dicatio ad patriam. Ora, la dicatio ad patriam , quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, postula che il proprietario, con un comportamento anche non intenzionalmente diretto a dare vita al predetto diritto, metta volontariamente il proprio bene a disposizione della collettività, con carattere di continuità e non di mera precarietà e tolleranza, assoggettandolo al relativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune dei membri della collettività considerati uti cives e ciò indipendentemente non solo dai motivi per cui tale comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima, ma anche dal decorso di un congruo periodo di tempo o dall'esistenza di un atto negoziale o un provvedimento ablativo (ex multis:

Cass. sez. 1, 25 settembre 2024, n. 25638). Per contro, laddove emergano elementi che escludono la sussistenza di tale volontà (per un elenco semplificativo si veda Cass. sez. 1, 17 luglio 2024, n. 19784), non può ritenersi sussistente la menzionata dicatio. Ora, i ricorrenti deducono un omesso esame di fatti decisivi e identificano tali fatti con le comunicazioni inviate dal Cleopazzo al Comune in data 28 settembre 2012, 18 gennaio e 3 luglio 2013, 2 aprile, 9 giugno e 22 giugno 2015. Ebbene, come è stato già deciso da questa Corte (Cass. sez. un. 27 dicembre 2019, n. 34476), l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Nel presente caso, la Corte d’Appello ha dato risalto alla realizzazione, da parte del Cleopazzo, di una recinzione che separava il reliquato dal fondo restante, ma ha del tutto omesso di prendere in considerazione il fatto storico costituito dalle predette missive inviate dal proprietario al Comune, benché in esse fosse stata adeguatamente rappresentata l’opposizione del Cleopazzo. Sennonché, da un lato, la sola costruzione del muretto con la separazione della porzione di fondo da quella residua non è di per sé elemento integrativo della dicatio , mancando l’univoca destinazione alla costituzione di servitù di uso pubblico; dall’altro, in relazione alle opere eseguite dalla PA sul suolo in questione, è mancato l’esame dei documenti sopra menzionati e, di conseguenza, della contestazione mossa dal proprietario nei confronti del Comune.

Ne deriva che la sentenza va cassata sul punto. 6.- Col secondo motivo (« Motivo B ») i ricorrenti si dolgono, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ. n° 4, della violazione dell’art.132 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art.111 Cost. per assenza della motivazione, mera apparenza e intrinseca illogicità della stessa; nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n° 5, cod. proc. civ., dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di trattazione tra le parti. 7.- Il mezzo è assorbito a seguito dell’accoglimento del primo motivo. 8.-In conclusione, in accoglimento del primo mezzo la sentenza va cassata e rimessa alla Corte d’Appello, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. p.q.m. la Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo.

Cassa e rinvia alla Cor