Cassation court dismisses appeal claiming bank protest was illegal due to lack of information regarding account closure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it failed to cite specific legal provisions violated by the lower court. The appellant argued the bank was obligated to inform him about the account closure before protesting a check, while the bank contended the protest was legally justified. The court rejected this as a mere factual dispute rather than a legal error, ruling that the appeal sought a retrial on merits without proper legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, nr. 3 c.p.c.; Art. 1366 cod. civ.: An appeal in cassation is inadmissible if it merely contradicts the facts found by the lower court without demonstrating a specific violation of law or a false application of legal norms.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
icorso iscritto al n. 20506/2021R.G. proposto da: Di Sarno Augusto,domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e all’indirizzo pec guglielmo.ventrone@avvocatismcv.com, rappresenta t o e dife s o dall’avv. Guglielmo Ventrone, giusta procura in atti; –ricorrente – contro Intesa Sanpaolo s.p.a., in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Roma, via Dei Motoristi n. 34, presso lo studio dall’avv. Carlo Cincotti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti; –controricorrente – Oggetto: titoli di credito AC –19/09/2024 r.g. n. 20506/2021 Cons. est.
Paolo Fraulini e nei confronti di Banco di Napoli S.p.A. (già San Paolo Banco di Napoli S.p.A . ) e C.D.I.S. – Costruzioni Internazionali s.r.l. , (già Fallimento C.D.I.S.) - intimati - avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2728 /202 0 , pubblicatail 22 luglio 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19settembre 202 4 dal Consigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE 1. Augusto Di Sarno ha proposto ricorso in cassazione, affidato a un motiv o , avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva respinto la domanda da lui proposta nei confronti dell’allora Banco di Napoli S.p.A., oggi Intesa Sanpaolo s.p.a., avente a oggetto il risarcimento di tutti i danni derivatigli, in proprio e quale imprenditore , a causa dell’illegittimo protesto di un assegno da lui emesso e della successiva revoca degli affidamenti, da liquidarsi in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 cod.civ. , anche a titolo morale , all’immagine e all’onore.
2. La Corte di appello , per quanto ancora in questa sede interessa, ha ritenuto:
a) che l’atto di appello, “ai limiti dell’inammissibilità” (cit.), “ a fronte delle argomentazioni sviluppate dal tribunale… ha trascurato di censurare la decisione nel suo nucleo centrale ed assorbente, laddove il tribunale, in conformità alla univoca giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato la legittimità del comportamento della Banca in ordine r.g. n. 20506/2021 Cons. est. Paolo Fraulini alla levata del protesto.”;
b) che, nel merito, le considerazioni svolte dalla sentenza di primo grado andavano condivise, siccome era incontestato in atti che la banca aveva comunicato al correntista che il trasferimento del conto da una agenza all’altra non comportava novazione del rapporto , ma che il correntista era edotto che gli assegni tratti sul vecchio conto “sarebbero stati regolarmente onorati solo ove gli stessi fossero già stati emessi in circolazione alla data del 30.4.1996”. È , altresì, incontestata la circostanza, che l’assegno bancario n. 339462756 di £ 1.000.000,00 emesso dal sig. Di Sarno, con riferimento al c.c. n. 27/149, veniva negoziato –e quindi protestato- in data 4.12.1997 e quindi ben 20 mesi dopo la chiusura del conto n. 27/149. Ciò posto, è indubbio che, al momento della presentazione del titolo, la banca trattaria dovesse levare il protesto con la dicitura “conto chiuso”;
c) che irrilevante era la denuncia di furto del carnet di assegni su cui è stato tratto il titolo protestato presentata dal Di Sarno, siccome tale circostanza era accaduta ben quindi ci mesi prima della levata del protesto e non risultava in alcun modo comunicata alla banca ;
d) che il Di Sarno nulla aveva provato in merito alla pretesa compensazione dell’importo oggetto del titolo con il saldo attivo di altri conti corrent e intrattenuti presso la medesima banca.
3. Intesa Sanpaolo s.p.a. ha resistito con controricorso .
4. Le parti ha nno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso lamenta: «DELLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1175, 1176, 1178, 1366, 1375, 1853 E 1856 COD. CIV. E ARTT. 2, 45 E 64 R.D. N. 1736 DEL 1933 E ARTT. 9, 9 BIS E SEGG. DELLAr.g. n. 20506/2021 Cons. est. Paolo Fraulini L. 386/1990 SULLA DISCIPLINA DEGLI ASSEGNI BANCARI ALL’EPOCA VIGENTE IN RELAZIONE ALL’ART. 360, NR. 3, C.P.C. - IN ORDINE ALL’OBBLIGO DI INFORMAZIONE SCATURENTE DALL’OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE – Violazione e falsa applicazione degli articoli 1175, 1176, 1178, 1366, 1375, 1853 e 1856 cod. civ. e artt. 2, 45 e 64 r.d. n. 1736 del 1933 in relazione all’art. 360, nr. 3, c.p.c.» deducendo come il giudice di appello ha errato nel riten ere legittimo il comportamento dell’Istituto di credito resistente in ordine alla levata del protesto, partendo dal falso presupposto che il conto corrente acceso presso la filiale di San Cipriano d’Aversa fosse stato chiuso, ed erroneamente ritenendo che la banca non fosse tenut a ad alcun obbligo informativo, né tantomeno ad alcuna compensazione con il saldo attivo di altri conti corrente.
Il motivo è inammissibileperché, pur formalmente composto quale falsa applicazione della normativa indicatanell’epigrafe, è in effetti totalmenteversato in fatto, contenendo una diversa ricostruzione dei fatti del processo, semplicementecontrapposti a quelli accertati nella sentenza impugnata, senza alcuna dimostrazione di quali siano le norme astrattamenteviolate dal giudice di secondo grado, cui spetta la selezione e la valutazione del materiale probatorio . Il ricorso finisce, quindi, per pretendere da questa Corte di sola legittimità una inammissibile riedizione del giudizio di merito.
In relazione alla compensazione, va rilevato che la censura è parimenti inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che, sul punto, ha respinto la domanda rilevando l’assoluta carenza di prova dell ’ esistenza di un credito compensabile; affermazione con cui l a censura minimante si confronta.r.g. n. 20506/2021 Cons. est. Paolo Fraulini 2. La soccombenza regola le spese, liquidate come in dispositivo.
3. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna Di Sarno Augusto a rifondere a Intesa Sanpaolo s.p.a. le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. C