Cassation court allows appeal against regional tax court's jurisdictional refusal based on implicit res judicata.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court accepted the appeal filed by Cementi Moccia SPA against the Regional Tax Commission's refusal of jurisdiction. The Commission had declined jurisdiction citing a lack of authority, despite the first-instance court having already ruled on the merits without objection. The Court held that when a first-instance judge decides on the merits and parties acquiesce, the jurisdictional issue becomes implicitly res judicata and cannot be raised by the appellate judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2909 cod. civ.; Art. 37, 38 cod. proc. civ.; Art. 3 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: When the first-instance judge rules on the merits and parties do not contest jurisdiction, the appellate judge cannot raise jurisdictional defects de officio as the matter is covered by implicit res judicata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CAIAZZO Consigliere ORDINANZA sul ricorso23546/2021 proposto da: CEMENTI MOCCIA SPA, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato Tullio Elefante che la rappresenta e difende -ricorrente - contro REGIONE CAMPANIA, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato Maria Laura Consolazio che la rappresenta e difende - controricorrente - avverso la sentenza d ella COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIAn. 1315/2021 depositata il 11/02/2021 ; udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 24/09/2024dal Cons. Dott.
Marco Marulli. RG 23546/21Moccia-Regione Campania Est. Cons. Marulli FATTI DI CAUSA 1. Cementi Moccia s.p.a. ricorre per cassazione avverso l'epigrafata sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale Campania, attinta in appello per la riforma della decisione che in primo grado aveva respinto l'impugnazione della Moccia a fronte dell'ingiunzione notificatale dalla Regione Campania per il pagamento del contributo ambientale dovuto per l'attività estrattiva, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario richiamandosi al principio in tal senso affermato da SS.UU. 1182/2020.
Il mezzo azionato dalla Moccia si vale di un solo motivo, seguito da memoria, al quale replica con controricorso l'intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. L'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erroneità dell'impugnato pronunciamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ., degli artt. 37 e 38 cod. proc. civ. e dell'art. 3 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 perché, declinando la propria giurisdizione, la CTR Campania aveva ignorato il giudicato implicito formatosi sulla giurisdizione a seguito della decisione nel merito del ricorso pronunciata dal giudice di primo grado, atteso che riguardo ad essa nessuna contestazione era stata sollevata dalle parti nel giudizio di appello, è fondato e va pertanto accolto.
3. Fermo, infatti, nella specie, che il giudice di primo grado ebbe a decidere la causa avanti a sé pronunciando nel merito e che la statuizione così implicitamente enunciata in punto di giurisdizione non è stata contestata da alcune delle parti, va infatti ricordato che è stabile insegnamento di questa Corte che «allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato RG 23546/21Moccia-Regione Campania Est. Cons. Marulli acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito» (Cass., Sez. U, 20/11/2008, n. 27531; Cass., Sez. IV, 20/03/2013, n. 6966 : Cass., Sez. 3, 28/09/2011, n. 19792).
4. Né l'assorbenza di questo rilievo è revocabile in dubbio considerando che l'enunciato pronunciato dal giudice d'appello, allorché ha ritenuto di dover dichiarare il difetto della propria giurisdizione in materia, riflette esattamente un principio stabilmente affermato dalle SS.UU. di questa Corte, sicché, in diritto, la decisione impugnata è senz'altro corretta, ma questo è uno di quei casi in cui la forza del giudicato sopravanza la correttezza nel merito della decisione di diritto, tanto che si può ben dire, ripetendo un antico brocardo, che "resiudicata facit de albo nigrum ...".
5. Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata va conseguentemente cassata e la causa va rinviata alla CTR – ora Corte di Giustizia Tributaria di II grado – pronunciante per il dovuto seguito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezi