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Ordinanza — n. 27092/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest in challenging prior inadmissibility rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27092/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the costs. The appellant argued that the lower court's rejection of their claim was flawed, but the Court held that the lower tribunal had already examined the merits of the arguments despite the initial inadmissibility declaration. Consequently, the appellant lacks the legal interest to challenge those substantive arguments, as only the declaration of inadmissibility constitutes the binding decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 107, 108 l. fall.: Where a judge, after declaring a claim inadmissible, proceeds to examine its merits, the appellant loses the interest to challenge those substantive arguments, being bound to censure only the declaration of inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of interest to appeal merits examination after inadmissibility binding effect of inadmissibility costs of cassation appeal tempestività dell'inoltro opposizione al marchio difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
fall.ex art. 360, 1° comma, c.p.c..
Art. 107, 108 l. fall.
Art. 490, 570, 571, 572, 574, 584, 586, 587 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 2465/2015
Cass. SS.UU. nn. 3840/2007
Cass. SS.UU. n. 24469/2013
Cass. SS.UU. n. 31024/2019
Cass. n. 11675/2020
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7475/2017 R.G. proposto da : DE MEO ANTONIO, elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare n. 95, presso lo studio dell’ A vvocato Andrea Cutellè (CTLNDR69H20H501Z),che lo rappresenta e difende giusta procura speciale per scrittura privata autenticata in data 18/9/2018 a rogito del Notaio Fabrizio Pascucci (rep. 21949) -ricorrente – contro FARMACIA SANTA RITA deiDOTTORI TERESA e GUSTAVO VASSALLI s.n.c., VASSALLI GUSTAVO e VASSALLI TERESA , elettivamente domiciliati in Roma, via Cassiodoro n. 1 /a , presso lo studio dell’Avvocato Giorgio Costantino (CSTGRG51B27A662M) , che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrenti – nonchécontro FALLIMENTO di DE MEO ANTONIO, elettivamente domiciliato in Roma, via Raffaele Caverni n. 6, presso lo studio dell’ A vvocato Michele Di Carlo (DCRMHL74L25H985Q) , rappresentato e difeso dall'Avvocato Nicola Libero Zingrillo (ZNGNLL62S03D643O) giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente – nonché contro GIORGIO DE NITTIS E FRANCESCO LO MUZIO s.n.c. e FARMACIA SALVATORE delDOTT.

PASQUALE SALVATORE FIGLI s.n.c. -intimati – avverso il decreto del Tribunale di Foggia in R.G. n. 44/2015 depositatoil 13/1/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/6/2024dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:

1. Il giudice delegato al fallimento di Antonio De Meo, titolare della omonima farmacia, con decreto del 7 giugno 2016 aggiudicava il compendio aziendale posto in vendita alla s.n.c. Giorgio de Nittis e Francesca Lo Muzio; quindi, a seguito della presentazione nei dieci giorni successivi di tre offerte migliorative, disponeva la riapertura della vendita con gara competitiva fra i nuovi offerenti e l’aggiudicataria provvisori a , ritenendo opportuno procedere in tal senso, nell’interesse della massa dei credit ori , al fine di salvaguardare la licenza per l’esercizio dell’attività farmaceutica, ex art. 113 T.U.L.S., in scadenza il successivo 20 luglio 2016.

All’esito della gara ilmedesimo giudice agg iudicava il bene a l miglior offerente, Pelopida D e Meo , prevedendo però espressamente nel relativo decreto, emesso il 23 giugno 2016, che, senza necessità di ulteriore pronuncia , in caso di mancato versamento del prezzo nei termini previsti, questi sare bbe decaduto dall’aggiudicazione e l’azienda sarebbe stata assegnata alla seconda miglior offerente, Farmacia Santa Rita dei dottori Teresa e Gustavo Vassalli s.n.c.; quest’ultima diveniva quindi aggiudicataria definitiva a causa dell’inadempimento di Pelopida De Meo.

2. Il reclamo ex art. 26 l. fall. depositato il 15.7.2016 dal fallito contro entrambi i provvedimenti del G.D. è stato dichiarato inammissibile, perché tardivo,dal Tribunale di Foggia. Il giudicedel merito ha osservato : che i decreti reclamati erano stati emessi nel corso di due udienze, alle quali aveva partecipato l’avv. Giliberto Mercuri, difensore di Antonio Di Meo nel procedimento di reclamo avverso la sentenza dichiara tiva, il cui potere di rappresentanza del fallito anche nella fase esecutiva risultava dalla procura nonché da quanto attestato nei verbali di inventario ein sede diaudizione di De Meo ; che dunque il reclamante , per il tramite del suo difensore,aveva avuto immediata conoscenza dei provvedimenti e avrebbe dovuto impugnarli nel termine di dieci giorni dalle date rispettive di emissione; che risultava irrilevante il fatto che De Meo il 10.6.2016 avesse rilasciato procura all’avv.

Raffaele Troiano “in sostituzione di ogni pregresso difensore”, trattandosi di procura successiva all’udienza del 7 giugno 2016 e comunque non comunicata all’avv.Mercuri. Il tribunale h a aggiunto che il reclamo era anche infondato nel merito, dato che il G.D., nell’ambito di una vendita svoltasi secondo le regole della procedura competitiva fallimentare, aveva disposto la riapertura della gara e il contestuale svolgimento di una garafra l’aggiudicatario provvisorio e gli offerenti sopravvenuti in applicazione dell’art. 108, comma 1, l. fall..

3. Antonio De Meo ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, depositato il 13 gennaio 2017, prospettando due motivi di doglianza, ai quali hanno resistito,con separati controricors i, il F allimento della Farmacia Dott. Antonio De Meo e la Farmacia Santa Rita dei Dottori Teresa e Gustavo Vassalli s.n.c.. Gli intimati Giorgio de Nittis e Francesco Lo Muzio s.n.c. e Farmacia Salvatore del Dott. Pasquale Salvatore Figli s.n.c. non hanno svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 82, commi 2 e 3, e 83, comma 4, cod. proc. civ. e 26 l. fall.ex art. 360, 1° comma, c.p.c.. Il tribunale, secondo il ricorrente , ha erroneamente ritenuto che l’avv. Mercuri avesse presenziato alle aste tenutesi il7 e il 23 giugno 2016 in sua rappresentanza, e desunto da tale presenza la tardività del reclamo, sullascorta di due procure da lui rilasciat e al predetto difensore nell’ambito del giudizi o di impugnazione della sentenza dichiarativa(l’una per il reclamo e l’altra per il ricorso in cassazione), ovvero di un procedimento ave nte un oggetto completamente diverso dalla liquidazione dell’attivo fallimentare: gli incisi contenuti nelle procure, che specificavano che i l potere di rappresentanza e difesa era stato conferito per “ ogni fase e grado del presente giudizio” nonché per la “fase esecutiva”non erano dunque riferiti alla procedura fallimentare, ma ai gradi successivi del processo e all’attività da porre in essere dopo ogni decisione.

Inoltre, sempre a dire di De Meo, proprio poiché la partecipazione dell’avv.Mercuri all’inventario era avvenuta senza procura e senza nomina, non c’era alcuna necessità di comunicargli la revoca da un incarico mai conferitogli, mentre era stata documentata , con la procura depositata il 10 giugno 2016,la nomina dell’avv. Troiano.

5. Il motivo è inammissibile. 5.1 Il tribunale ha ritenuto che la procura conferita da Antonio De Meo all’avv. Mercuri al fine di proporre reclamo avverso il decreto di diniego dell’omologazione del concordato e la sentenza dichiarativa di fallimento si estendesse, in ragione del suo particolare tenore (riferendosi a “ogni fase e grado del presente giudizio” nonché alla “fase esecutiva”), anche all’ambito della procedura fallimentare, tanto più che il legale aveva presenziato alle operazioni di inventario e all’audizione del fallito nella veste di suo rappresentante e difensore.

Unsimile accertamento, appartenente all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, non può essere sindacato in questa sede mediante una censura (già erroneamente) rubricata quale denuncia di un vizio processuale, ma in realtà volta unicamente a richiedere a questa Corte una diversa interpretazione del predetto documento negoziale: nel giudizio di legittimità è infatti possibile soltanto verificare il rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, mentre risulta inammissibile ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass.2465/2015).

Va aggiunto che il motivo risulterebbe inammissibile anche qualora lo si volesse riqualificare ed esaminare sotto il profilo del vizio di motivazione, dato che il fatto (in tesi decisivo) della nomina di un nuovo legale “in sostituzione di ogni difensore precedente” è stato esaminato dal tribunale, che ne ha motivatamente escluso la rilevanza, sia perché la nuova procura era stata conferita dopo il primo esperimento di gara, sia perché non risultava che l’avv. Mercuri avesse ricevuto notizia di essere stato revocato dall’incarico.

6. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 490, 570, 571, 572, 574, 584, 586 e 587 cod. proc. civ., 107 e 108 l. fall.: il ricorrente contesta che il reclamo fosse infondato nel merito e sostiene che il giudice delegato ha violato le norme del codice di rito sulla pubblicità della procedura di vendita e sulle modalità con cui indire una nuova gara in caso di inadempimento dell’aggiudicatario.

7. Anche questo motivo è inammissibile, per difetto di interesse de l ricorrentead impugnare argomentazioni che non integrano una ratio decidendi e ch e sono dunque insuscettibil i di essere coperte da giudicato. Invero, secondo un principio ripetutamente enunciato da questa Corte, ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo, invece, tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione (cfr., fra tante, Cass. SS.UU. nn. 3840/2007, 24469/2013, 31024/2019, nonché Cass. 11675/2020).

8. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore di ciascuno dei controricorrenti in € 10.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di cont