Cassation appeal dismissed by decree due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal dismissed via decree following the plaintiff's formal withdrawal of the case. The parties, Di Gaetano and Unicredit S.p.A., had previously reached an agreement where the plaintiff accepted the defendant's withdrawal of the counterclaim. Consequently, the court found no need to rule on the merits or costs, citing the procedural requirements for such a dismissal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; When a plaintiff formally withdraws an appeal and the defendant accepts this withdrawal, the court must declare the proceedings extinguished without further substantive ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6425/2024 R.G. proposto da : DI GAETANO ANTONINO, CANIGLIA FRANCESCA, elettivamente domiciliati in ENNA VIA NAZIONALE, 93/A DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato GIANGRASSO FILIPPO (GNGFPP73R11F892D) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LA VIA PIERGIACOMO (LVAPGC58L31B660F) -ricorrente- contro UNICREDIT S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II, presso lo studio dell’avvocato LUDINI ELIO (LDNLEI46H30H501H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTAn.469/2023depositata il 15/12/2023. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza . Così deciso in Roma,il 15/1