Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal dismissed following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The parties involved were Ballatore and associates against Bela 2022 S.R.L. and others, with the plaintiff subsequently accepting the withdrawal. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, thereby extinguishing the proceedings without further adjudication.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the judicial proceedings, obviating the need for further substantive review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.768/2023 R.G. proposto da : BALLATORE FRANCESCO, MARINO DAMIANO, BERTUGLIA GIUSEPPE, BALLATORE GIUSEPPE, EDILSICULA SRL, COSTA CARMELA, MARINO PIETRO, elettivamente domiciliati in MAZARA DEL VALLO VIA MOLO COMANDANTE CAITO 21 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato MORELLO GASPARE (MRLGPR61A13F061Y) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MESSINA LUIGI GIACOMO (MSSLGC67L25D423I) -ricorrente- contro BELA 2022 S.R.L., CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., elettivamente domiciliati in CALTANISSETTA V.LE DELLA REGIONE 172, presso lo studio dell’avvocato BALISTRERI NICOLA PASQUALE (BLSNLP79E19G273H) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato -controricorrenti- nonchè contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, JULIET SPA, NEPRIX SRL, APORTI SRL -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.1198/2022 depositata il 11/07/2022. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in