Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal's communication. The parties argued over the validity of the appeal, but the procedural lapse rendered the substantive arguments irrelevant. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellants to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant does not request a decision within forty days of the proposal's communication, the appeal is deemed withdrawn and the cassation proceedings are extinguished.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22101/2021 R.G. proposto da : STEFANACCI FEDERICO, STEFANACCI ANDREA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA XX SETTEMBRE, 3, presso lo studio dell’avvocato ROSSI DONATELLA (RSSDTL70L69M059X) rappresentati e difesi dall'avvocato RUSSO LUCIO (RSSLCU63A21A783X) -ricorrenti- contro PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA via delle Milizie n. 9, presso lo studio dell’avvocato Stefano D’Acunti (C.F. DCN SFN 69H23 H703Y), rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSTI GIORGIO (GSTGRG42M27F257R) unitamente all'avvocatoGIUSTI GUIDO (C.F.
GST GDU 71P16 B819D) -controricorrente- nonchè contro BPER BANCA SPA, SPRING SPV SRL, MAXFIL SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO, STEFANACCI CARLO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.1280/2021 depositata il 25/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna le part i ricorrent i al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessor