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Decreto — n. 27024/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory forty-day period.

Numero d'incarto Decreto — n. 27024/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the mandatory forty-day period. The appellant, Penelope Spv Srl, did not request a decision on the settlement offer, while the opposing party, Ulivetì di Trevi Srl, sought dismissal of the appeal. The court ruled that silence constitutes a waiver of the right to appeal under the Civil Procedure Code, resulting in the termination of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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waiver by silence settlement proposal extinction of proceedings statutory period litigation costs correzione di errore materiale spese di ripristino risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5305/2024 R.G. proposto da : PENELOPE SPV SRL, elettivamente domiciliata in Foligno Piazza XX settembre,7, presso lo studio dell’avvocato GALLIGARI MARIA GIOVANNA (GLLMGV51P56D653P) che larappresenta e difende -ricorrente- contro ULIVETI DI TREVI SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T., BARTOLINI GIORGIO, MARCELLONI MAURO, elettivamente domiciliati in SPOLETO CORSO G. MAZZINI 39, presso lo studio dell’avvocato CIOTTI DANIELE (CTTDNL73C16L397B) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro MEDEI MASSIMO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n.594/2023 depositata il 22/08/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna le part i ricorrent i al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antist