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Decreto — n. 26979/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26979/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26979/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5739/2024 R.G. proposto da : REGIONE PIEMONTE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PROPERZIO 5 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato ZOPPOLATO MAURIZIO PIERO (ZPPMZP67L13F205S) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CANDIOLLO CHIARA (CNDCHR69L61L219D), PIOVANO MARIA LAURA (PVNMLR62D57L219F) -ricorrente- contro COOPSETTE SOC. COOP. SCPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, elettivamente domiciliato in MILANO VIA F.LLI GABBA, 7 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato SALETTI ACHILLE (SLTCLL46R08L736M) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARNABOLDI GIORGIO EGIDIO (RNBGGG70L19E507V) -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE REGGIO EMILIA n.3810/2018 depositata il 05/02/2024. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

Regesto Legislator

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Decreto — n. 26979/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : REGIONE PIEMONTE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PROPERZIO 5 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato ZOPPOLATO MAURIZIO PIERO (ZPPMZP67L13F205S) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CANDIOLLO CHIARA (CNDCHR69L61L219D), PIOVANO MARIA LAURA (PVNMLR62D57L219F) -ricorrente- contro COOPSETTE SOC. COOP. SCPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, elettivamente domiciliato in MILANO VIA F.LLI GABBA, 7 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato SALETTI ACHILLE (SLTCLL46R08L736M) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARNABOLDI GIORGIO EGIDIO (RNBGGG70L19E507V) -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE REGGIO EMILIA n.3810/2018 depositata il 05/02/2024. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

Parole chiave

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abbandono del procedimento desistenza dall'azione condono delle spese procedurali declinatoria di competenza revoca dell'opposizione chiusura della procedura di assistenza giudiziaria
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5739/2024 R.G. proposto da : REGIONE PIEMONTE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PROPERZIO 5 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato ZOPPOLATO MAURIZIO PIERO (ZPPMZP67L13F205S) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CANDIOLLO CHIARA (CNDCHR69L61L219D), PIOVANO MARIA LAURA (PVNMLR62D57L219F) -ricorrente- contro COOPSETTE SOC. COOP. SCPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, elettivamente domiciliato in MILANO VIA F.LLI GABBA, 7 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato SALETTI ACHILLE (SLTCLL46R08L736M) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARNABOLDI GIORGIO EGIDIO (RNBGGG70L19E507V) -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE REGGIO EMILIA n.3810/2018 depositata il 05/02/2024. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,