Cassation court dismisses appeal due to untimely filing, ruling the appellate judgment void for procedural delay.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against a first-instance judgment regarding an insurance claim dispute. The appellant failed to file the appeal within the six-month statutory period because the first-instance judgment was never formally notified. Consequently, the appellate court's decision was rendered void due to the untimeliness of the procedural step.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: An appeal filed after the expiration of the statutory period is inadmissible, rendering the appellate judgment void and necessitating its cassation without remittal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
icorso iscritto al n. 25668/2021R.G. proposto da: Unipolsai Assicurazioni s.p.a., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Bertoloni n. 55 , presso lo studio dell’ a vv. Cristiano Castrogiovanni, rappresenta ta e dife sa dall’avv. Patrizia Cicero, giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro Poste Italiane s.p.a., in persona del l.r.p.t., elett.te dom.t a in Roma, viale Europa n. 190, rappresentata e difesa dall’avv. Stefania Stazzi, giusta procura a margine delcontroricorso; –controricorrente – Oggetto: titoli di credito AC –19/09/2024 r.g. n. 25668/2021 Cons. est.
Paolo Fraulini avverso la sentenza del Tribunale di Roma, ottava sezione civile, n. 4557/2021, pubbl icata il 15/03/2021 , res a nel procedimento n. r.g. 77198/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19settembre 202 4 dal Consigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE 1. Unipolsai Assicurazioni s.p.a. ha proposto ricorso in cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma ha acco lto l’appello proposto da Poste Italiane s.p.a. e, per l’effetto, riformato la s entenza del Giudice di Pace di Roma, n.6106/2014 con cui quest’ultima era stata condannata a risarcire il danno arrecato a Unipolsai Assicurazioni s.p.a. per effetto dell’abusivo incasso presso uno sportello postale di un assegno non trasferibile emesso in favore di un danneggiato a definizione di un sinistro.
2. Il Tribunale , per quanto ancora in questa sede interessa, ha ritenutoche l’attrice non abbia provato né la circostan za che a favore di un suo assicurato sia stato riconosciuto un indennizzo di 3.000,00 euro, né che sia stato emesso in favore di detto assicurato un assegno con clausola di non trasferibilità per pagare tale indennizzo, né che l’assegno emesso corrispondesse a quello incassato a nome di tal Orefice presso lo sportello di Poste. Tutte circostanzespecificamente contestate da Poste sin dal primo grado e in relazione alle quali il rigetto di un ordine di esibizione del titolo in primo grado non era stato oggetto di doglianza alcuna in appello. Di talché, difettavano nella specie gli elementi basilari di prova del dedotto danno, avendo il giudice di primo grad o affermato l’evidenzadella contraffazione senza avere acquisito agli atti l’originale del titolo oggetto di siffatta valutazione.r.g. n. 25668/2021 Cons. est. Paolo Fraulini 3. Poste Italiane s.p.a. ha resistito con controricorso.
4. L a ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso lamenta: a. Primo motivo «1 Violazione e falsa applicazione della norma di diritto artt. 327 c.p.c. (art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.)» deducendo come il giudice di appello ha errato pronunciandosi in merito ad un giudizio improcedibile poiché tardivamente impugnato da Poste Italiane S.p.A. Infatti, la sentenza di primo grado era stata depositata in data 18 aprile 2014 e , pertanto, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., non essendo stata notificata, il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione per l’impugnazione della sentenza, tenuto conto anche della sospensione feriale ratione temporis applicabile dal 1 ° agosto a l 15 settembre, è spirato in data 3 dicembre 2014. Poste Italiane S.p.A. ha provveduto a presentare per la notificazione l’atto di citazione in appello all’Ufficio unico notificazione presso la corte d’Appello di Roma in data 5 dicembre 2014 (cfr. atto di citazione in appello notificato sub. doc.
3) e, pertanto, quando il termine ex art. 327 c.p.c. di sei mesi era già spirato. Ne consegue che, non avendo parte appellante rispettato il termine di decadenza previsto per l’impugnazione della sentenza, il procedimento di appello svoltosi avanti al Tribunale di Roma non si sarebbe dovuto svolgere, in quanto il processo non poteva essere proseguito, essendosi verificato un ostacolo alla prosecuzione. La censura è fondata. Essa introduce la questione dell’improcedibilità dell’appello, che va rettamente qualificata come eccezione di inammissibilità del r.g. n. 25668/2021 Cons. est.
Paolo Fraulini gravame per tardività, che il giudice di appello non avrebbe verificato. La questione va scrutinata da questa Corte, anche d'ufficio, rilevando in questa fase non solo l'ammissibilità del ricorso per cassazione, ma anche l'ammissibilità (per tempestività) dell'appello di cui ha preso cognizione la sentenza impugnata (principio pacifico a far data da Sez. 3 n. 696 del 19 62), salvo che su di essa non si sia formato un giudicato interno . Tale ultima eventualità è da escludere. Se, infatti, dal controllo degli atti, cui questa Corte è legittimata quale giudice del fatto processuale, emerge che effettivamente non risulta che Unipol abbia mai sollevato l’eccezionenel grado di appello, è altrettanto certo che la sentenza oggi impugnata non ha pronunciato sul punto.
Tanto basta ad escludere che vi sia stata una pronuncia sulla questione, come tale idonea a creare un eventuale giudicato interno per mancata impugnazione della statuizione. Del resto, anche a voler considerare che il giudice di appello, pronunciandosi solo nel merito della controversia, abbia implicitamente ritenuto tempestivo il gravame, va in ogni caso escluso che sul punto possa essersi formato alcun giudicato , atteso che in questa sede èimpugnata proprio la sentenza che – secondo la prospettazione della ricorrente – erroneamente non ha rilevato la tardività dell'appello.
Dal riscontro diretto degli atti, emerge che:
a) la sentenza di primo grado è stata depositata in data 18 aprile 2014 , come si evince dall’attestazione di cancelleria in calce alla copia in atti;
b) pertanto , ai sensi dell’art. 327 c od . p roc . c iv ., non essendo stata notificata, il termine per impugnarla in appello era di sei mesi dalla pubblicazione (essendo il giudizio stato introdotto nel r.g. n. 25668/2021 Cons. est. Paolo Fraulini 2011, quindi dopo l’entrata in vigore della novella del citato articolo a opera della legge n. 69 del 2009);
c) a tale termine vanno aggiunti i 46 giorni di sospensione feriale dei termini (atteso che la riduzione di tale periodo a 31 giorni si applica solo dalla sospensione dell’anno 2015: Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8722 del 17/03/2022);
d) il termine per proporre appello è spirato quindi mercoledì 3 dicembre 2014 ;
e) l’atto di appello di Poste Italiane s.p.a. risulta passato per la notificazione all’UNEP di Roma in data 5 dicembre 2014, come si evince dalla relativa attestazione dell’Ufficio Notifichein calce all’atto medesimo. Tanto determina che il processo in fase di appello non poteva essere proseguito, stante la tardività dell’impugnazione. Ciò ulteriormente comporta che la sentenza qui impugnata va cassata senza rinvio. Stante il complessivo esito della lite, sussistono giusti motivi per disporre l’ integrale compensazione tra le parti delle spese inerenti al giudizio di appello e al presentegiudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite relative al gradodi appello e al presente giudizio di legitt