Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the required forty-day period. The appellant, NiniVaggi Angela, did not request a decision on the proposal, while the respondent, Pariti Antonio, argued for the dismissal based on this procedural silence. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory period results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment being declared extinct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18626/2021 R.G. proposto da : NINIVAGGI ANGELA, elettivamente domiciliato in ALTAMURA VIA RENO 5, presso lo studio dell’avvocato IURINO NICOLA (RNINLP66R27A225K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PARITI ANTONIO, elettivamente domiciliato in SANTERAMO IN COLLE VIA IACOVIELLO, presso lo studio dell’avvocato PORFIDO ROSA GIUSEPPINA (PRFRGS63C59I330V) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro PARITI ANTONIO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n.452/2021 depositata il 19/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di