Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by multiple lawyers, challenged a lower court judgment against Credit Agricole Cariparma and an individual, but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the imposition of costs on the appellant.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5574/2023 R.G. proposto da : LORI MARINA, GREGORACE ANTONIA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA ADRIANA, 15, presso lo studio dell’avvocato DI PIETROPAOLO LAURENTI LAURA (DPTLRA72R52H501I) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati GRASSELLI FRANCO MARIA (GRSFNC54E29H223L), BOGGIANI RITA (BGGRTI66C47G782N) -ricorrente- contro CREDIT AGRICOLE CARIPARMA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAZIONALE 204, presso lo studio dell’avvocato MOCCI FRANCESCO (MCCFNC76A30F979E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RONDANI ALBERTO (RNDLRT41H08G337P) -controricorrente- nonchè contro MERLINI DAVIDE-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.1688/2022 depositata il 01/08/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accesso