Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case settlement within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Lecce Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. The appellant, BPER Banca SpA, did not request a decision on the proposal, while the respondent, Eurocotra Soc. Coop., maintained its position. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a proposal for settlement within forty days constitutes a waiver of the right to proceed, resulting in the extinction of the cassation judgment and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11573/2023 R.G. proposto da : BPER BANCA SPA, elettivamente domiciliato in NAPOLI CORSO UMBERTO I 22, presso lo studio dell’avvocato DE SIMONE ANTONIO (DSMNTN66C28G902G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro EUROCOTRA SOC. COOP., elettivamente domiciliato in BARI PUTIGNANI 136, presso lo studio dell’avvocato DONNO ANTONIO (DNNNTN75E06A662W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ.DIST.TARANTO n.120/2023depositata il 20/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.