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Ordinanza — n. 26870/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses bank liability for cheque cashing errors, ruling standard ID verification suffices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26870/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court quashed the Court of Appeal's judgment that held Poste Italiane liable for cashing a non-transferable cheque without sufficient diligence. While the court found the bank failed to verify the presenter's identity beyond a standard ID card, it rejected the claim that additional documents were legally required. Consequently, the lower court's ruling on liability was overturned, but the case was remanded for a new examination of the specific damages and causation.

Regesto Legislator

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Art. 43 RD 1736/33; Art. 1218 c.c.: The bank is not generally required to perform activities beyond those prescribed by law for cheque identification, and standard ID verification suffices without further documentary requests.

Parole chiave

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bank liability cheque cashing diligence standard identity verification remand for retrial negotiable instruments civil liability notificazione postale irregolare

Disposizioni normative citate

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Art. 43 RD 1736/33
V iolazione e falsa applicazione dell’art. 43 del RD 1736/33, degli artt.
Art. 1218 c.c.
43 del RD 1736/33, dell’art. 1218 c.c., degli artt.
Art. 1227 c.c.
e dell’art. 1227 c.c. – art.
Art. 2697 c.c.
D.Lgs. n. 231/2007
art. 1227 cod. civ
b) che nella specie doveva riconoscersi l’applicabilità dell’art. 1227 cod. civ.
art. 115 c.p
231/2007, dell’art. 115 c.p.c.
art. 1218 c.c
43 del RD 1736/33, dell’art. 1218 c.c., degli artt.
art. 1227 c.c
b) che nella specie doveva riconoscersi l’applicabilità dell’art. 1227 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 35755 del 2023
Cass. n. 35755 del 2023; Cass.
Cass. nn. 38110 e 35821 del 2022
35755 del 2023; Cass. nn. 38110 e 35821 del 2022; Cass.
Cass. n. 34107 del 2019
Cass. n. 34107 del 2019; Cass., SU, n.
Cass. nn. 3649 e 12573 del 2021
in tal senso, Cass. nn. 3649 e 12573 del 2021;
Cass. nn. 3078, 6356, 15638, 15643, 15651, 15818, 16781 e 16782 del 2022
Cass. nn. 3078, 6356, 15638, 15643, 15651, 15818, 16781 e 16782 del 2022; Cass.
Cass. nn. 12861 e 35755 del 2023
15638, 15642, 15643, 15651, 15818, 6781 e 16782 del 2022; Cass. nn. 12861 e 35755 del 2023; Sez.
Cass. nn. 209, 10711 e 12802 del 2024
12861 e 35755 del 2023; Cass. nn. 209, 10711 e 12802 del 2024).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14593/2021R.G. proposto da: Poste Italiane s.p.a., in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Roma, viale Europa n. 190, rappresentata e difesa dagli avv. ti Anna Maria Ursino e Stefania Stazzi , giusta procura a margine del ricorso; –ricorrente – contro Unipolsai Assicurazioni s.p.a., in persona del l.r.p.t., domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte Suprema di cassazione e all’indirizzo pec mauriziogiorgiosilimbani@pec.ordineavvocatitorino.it, Oggetto: titoli di credito AC –19/09/2024 r.g. n. 14593/2021 Cons. est.

Paolo Fraulini rappresentata e dife sa dall’avv. Maurizio S ilimbani , giusta procura in atti del 20 giugno 2023; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, quarta sezione civile, n. 1 574 / 20 21 del 2 marzo 20 2 1 , res a nel procedimento n.r.g.3453/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19settembre 202 4 dal Consigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE 1. Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso in cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma , in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, l’ha condannata a risarcire il danno arrecato a Unipolsai Assicurazioni s.p.a. per effetto dell’abusivo incasso presso uno sportello postale da parte di ignoti di un assegno di traenza non trasferibile emesso dall’assicurazionein favore di un danneggiato a definizione di un sinistro.

2. La Corte di appello , per quanto ancora in questa sede interessa, ha ritenuto:

a) che sussisteva la responsabilità dell’istituto negoziatore dell’assegno, posto che esso aveva omesso di usare la diligenza professionale richiesta per l’operazione effettuata, avendo identificato il presentatore del titolo , che non era suo cliente abituale, né aveva pregressi rapporti con l’istituto, solo attraverso l’esame di una carta di identità e di un codice fiscale;

b) che nella specie doveva riconoscersi l’applicabilità dell’art. 1227 cod. civ. invocata da Poste nei confronti dell’emittente il titolo, siccome le forme di spedizione del medesimo all’effettivo beneficiario ( spedizione mediante posta r.g. n. 14593/2021 Cons. est. Paolo Fraulini ordinaria) costituivano elemento valorizzabile ai fini del concorso causale, stimato nel 30% dell’importo totale del risarcimento ;

c) che sulla somma oggetto di restituzione andava riconosciuta presuntivamente la rivalutazione monetaria ove il saggio di interesse nel periodo di riferimento fosse stato inferiore al rendimento dei titoli di Stato non superiori a dodicimesi.

3. Unipolsai Assicurazioni s.p.a. ha resistito con controricorso e ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso lamenta: a. Primo motivo «1 . V iolazione e falsa applicazione dell’art. 43 del RD 1736/33, degli artt. 1218, 2697 c.c., 1176, comma 2, 1992 c.c., degli artt. 1 e 35 d.P.R.445/2000, dell’art. 19, comma 1, lett.

a) e dell’art. 3 allegato tecnico D. Lgs. n. 231/2007, dell’art. 115 c.p.c. – art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. » , deducendo la non corretta applicazione dei criteri di accertamento della colpa della banca negoziatrice , l'erronea affermazione della responsabilità per non aver posto a fondamento della decisione le prove offerte del corretto adempimento, che regolarmente erano state offerte in atti, e per l'erroneo riferimento alla comunicazione Abi ai propri associati. Il motivo è fondato e va accolto, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 25581 del 2018;

Cass. n. 34107 del 2019; Cass., SU, n. 9769 del 2020; Cass. n. 9842 del 2021; Cass. nn. 15638, 15642, 15643, 15651, 15818, 6781 e 16782 del 2022; Cass. nn. 12861 e 35755 del 2023; Sez. 1, Ordinanza n. 19351 del 2024), cui va data continuità, secondo cui dopo la pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite n. 12477 del 2018, avuto riguardo alla natura di clausola generale dell'art. 1176, r.g. n. 14593/2021 Cons. est. Paolo Fraulini comma 2, cod. civ., il giudizio di diligenza professionale, riferito alla banca negoziatrice di un assegno di traenza, compiuto dal giudice di merito per integrare il parametro generale contenuto nella predetta "norma elastica", costituisce una vera e propria attività di interpretazione della norma - e non meramente fattuale, limitandosi tale profilo alla ricostruzione del fatto - dando concretezza a quella "parte mobile" della stessa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale, ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori, con l’ulteriore conseguenza che p roprio perché si tratta di giudizio di diritto, tale valutazione è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., quando si ponga in contrasto con i principi dell'ordinamento e con quegli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente.

Di talché, nel concretodella fattispecie, va evidenzia to che la carta d'identità costituisce nel nostro ordinamento il fondamentale strumento di identificazione personale (come si evince dagli artt. 3 e 4 e ss. del r.d. n. 773/1931; dall’art. 1, lett.

c) e d), del d.P.R. n. 445/2000; dall’art. 292 del r.d. n. 635/40). Pertanto, contrariamente a quanto statuito dal giudice d'appello, l'istituto bancario non è in linea generale tenuto, nella identificazione del portatore del titolo, al compimento di attività ulteriori non previste dalla legge, come si evince anche dalla normativa antiriciclaggio ex d.lgs. n. 231 del 2007, la quale stabilisce le modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso "ad ogni possibile mezzo", né alcuna indagine presso il comune di nascita.r.g. n. 14593/2021 Cons. est.

Paolo Fraulini Altrettanto erroneo è il richiamo contenuto nella sentenza impugnata alla raccomandazione contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta una portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale, ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (cfr.

Cass. n. 35755 del 2023; Cass. nn. 38110 e 35821 del 2022; Cass. n. 34107 del 2019). Ne consegue che l'impostazione della corte d'appello di non ritenere in alcun modo liberatoria la prova dell'avvenuta identificazione con documento di identità – tenuto conto, peraltro, che dalla sentenza impugnata non risulta che il titolo presentasse alcun segno di alterazione o contraffazione –si pone in contrasto con i principi dell'ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale (cfr. in tal senso, Cass. nn. 3649 e 12573 del 2021;

Cass. nn. 3078, 6356, 15638, 15643, 15651, 15818, 16781 e 16782 del 2022; Cass. nn. 12861 e 35755 del 2023; Cass. nn. 209, 10711 e 12802 del 2024). b. Secondo motivo «2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del RD 1736/33, dell’art. 1218 c.c., degli artt. 40 e 41 c.p. e dell’art. 1227 c.c. – art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» , deducendola violazione dei principi in tema di responsabilità e di nesso di causalità con riferimento alla condotta colposa di controparte in relazione all'asserito danno.r.g. n. 14593/2021 Cons. est. Paolo Fraulini c.

Terzo motivo « 3 . Violazione e falsa applicazione de gli art t . 1227 c.c., 1224 c.c., e 2697 c.c., per erroneo riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla somma portata dal titolo di euro 7.000,00– art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» .

2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso restano assorbiti dall’accoglimentodel primo mezzo.

3. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, rinviandosi la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per il corrispondent