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Decreto — n. 26866/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 26866/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Edilverde Srl, filed a counter-appeal against a lower court judgment while the opposing party, Banca Monte dei Paschi di Siena, filed an incidental counter-appeal. The court ruled that the silence of the appellant constituted a waiver of the right to proceed, resulting in the termination of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for settlement constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to respond deadline waiver of right procedural default litigation costs allocation mancato versamento dell'anticipo spese spese di esecuzione controprestazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12254/2023 R.G. proposto da : EDILVERDE SRL, elettivamente domiciliato in San Severo Via Teresa Masselli n.8, presso lo studio dell’avvocato CASTELLO LUCA VINCENZO (CSTLVN68D12I158J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro EDILVERDE SRL, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA -intimati- sul controricorso incidentale proposto da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliato in FOGGIA PIAZZA FEDERICO II 11, presso lo studio dell’avvocato PEPE FRANCESCO PAOLO (PPEFNC38C22D643G) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro EDILVERDE SRL-intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE FOGGIA n.272/2023 depositata il 26/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accesso