Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Rome Tribunal's judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Giuseppe Delogu, had not responded to the court's proposal for case definition, while the respondent, Consorzio Stradale Centro Residenziale AXA, argued for dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case definition within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment becoming final.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12617/2023 R.G. proposto da : DELOGU GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VINCENZO AMBROSIO 4, presso lo studio dell’avvocato BELLOMI ALESSANDRO (BLLLSN55H02H501H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CONSORZIO STRADALE CENTRO RESIDENZIALE AXA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI PAISIELLO 27, presso lo studio dell’avvocato CECCARELLI GIUSEPPINA (CCCGPP61B60D773P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.18383/2022 depositata il 13/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.