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Decreto — n. 26863/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to respond to the court's proposal for case settlement within the statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 26863/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to respond to the court's proposal for settlement within the required forty-day period. The applicant, represented by counsel, had not requested a decision on the proposal despite the lapse of the statutory time limit. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the applicant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for settlement within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the allocation of costs to the defaulting party.

Parole chiave

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waiver of appeal settlement proposal extinction of proceedings statutory deadline litigation costs allocation tardivo pagamento delle spese versamento dell'anticipo delle spese opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13987/2023 R.G. proposto da : SIENA NPL 2018, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BROFFERIO, 6, presso lo studio dell’avvocato BELLEI STEFANIA (BLLSFN72H44H501Y) rappresentato e difeso dall'avvocato FIORE FRANCESCO (FRIFNC55E14H128L) -ricorrente- contro CARLUCCIO GIOVANNA, ENRICO LUGANI, elettivamente domiciliati in NAPOLI VIA ANDREA D'ISERNIA 8, presso lo studio dell’avvocato PAGANO FABIO (PGNFBA75D06F839W) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.5486/2022 depositata il 22/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore ant