Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of admissibility and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Bio-Pre S.R.L. against the Bologna Court of Appeal inadmissible. The court found the first ground inadmissible under Article 366(4) of the Code of Civil Procedure and the second ground inadmissible because it contradicted the lower court's finding that funds were used for construction. The third ground regarding evidence misrepresentation was deemed procedurally improper, requiring a different remedy under Articles 395 or 360 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 n. 4 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: An appeal is inadmissible if the complaint contradicts the lower court's decision or fails to address the ratio decidens, and misrepresentation of evidence must be raised via revocation proceedings rather than cassation.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G. n. 7948 anno 2023 proposto da: BIO-PRE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO BOSIO N. 2, presso lo studio dell’avvocato LUCONI MASSIMO (LCNMSM64P09I921G) che larappresenta e difende ricorrente contro CREDIT AGRICOLE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato DI MEO STEFANO (DMISFN49M29H501F) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAGLIARDI RAFFAELE (GGLRFL66E22D150I) controricorrente avverso la SENTENZA n. 157/2023 emessa da CORTE D'APPELLO BOLOGNA.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del18 settembre 2024 Sez. I–RG 7948/2023 camera di consiglio18.9.2024 dal consigliere relatore Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA 1. Bio-Pre s.r.l. ha convenuto davanti al T ribunale di Parma Crédite Agricole, esponendo di aver concluso con la detta banca cinque mutui di scopo ed un mutuo fondiario, tutti collegati ad un conto corrente: tali mutui, ad avviso dell’attrice, erano nulli a causa del mancato rispetto della finalità pattuita tra le parti; ha esposto Bio-Pre che la banca aveva destinato le somme mutuate al ripianamento di precedenti esposizioni debitorie della mutuataria: donde l’obbligo per la stessa società istante di restituire il solo capitale effettivamente utilizzato.L’attrice ha allegato, inoltre, di aver subito un danno per non aver potuto vendere in proprio gli immobili e ottenerne il relativo lucro eper non essere stata in grado di onorare i propri impegni tributari e aver così accumulatoun cospicuo debito.
Il Tribunale ha respinto la domanda attrice. 2. ─ Con sentenza del 23 gennaio 2023 la Corte di appello di Bologna ha respinto il gravame proposto da Bio-Pre. 3. ─ La sentenza della C orte emiliana è stata impugnata per cassazione dalla detta società con un ricorso articolato in tre motivi, cui resiste, con controricorso, Crédite Agricole. E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.. A fronte di essa, il difensore della parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.
Sono state depositate memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― La proposta ha il tenore che segue: «[L]a Corte d’appello di Bologna, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che:
a) il mutuo fondiario concluso tra le parti non è di scopo, in assenza di vincolo di destinazione delle somme Sez. I–RG 7948/2023 camera di consiglio18.9.2024 erogate, né vi è comunque prova di utilizzo a fini diversi; b) è inammissibile, per contraddittorietà e mancata censura della ratio decidendidel Tribunale, il motivo che lamenta l’avere il primo giudice qualificato i quattro mutui come di scopo, nel contempo non pronunciandone la nullità per mancato rispetto della destinazione prevista, avendo il Tribunale accertato che lo scopo è stato perseguito, onde è infondata anche la domanda di risoluzione proposta;
c) non sussiste violazione dell’art. 2697 c.c., motivo inammissibile in gran parte in quanto confuso, generico e carente di supporto probatorio, mentre esso è infondato quanto all’onere della prova ritenuto correttamente gravante sul mutuatario che ne pretende la nullità o la risoluzione, secondo i principi espressi da Cass. n. 15929/2018 e 1517/2021;
d) la c.t.u. non è stata correttamente ammessa dal Tribunale perché puramente esplorativa; «il primo motivo, che deduce violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere la Corte ritenuto il secondo e terzo motivo di appello inammissibili ed indimostrato l’inadempimento della banca, è inammissibil e , in quanto la Corte territoriale ha aggiunto l’argomento della riscontrata dimostrazione del rispetto della destinazione prevista nei mutui di scopo, che, inattaccabile quale accertamento in fatti, resta idoneo a sorreggere la decisione; quanto all’assunto dell’utilizzo a sanare le c.d. passività pregresse, valga quanto di seguito esposto;
«il secondo motivo ed il terzo motivo –che deducono l’errore del giudice del merito nel non avere dichiarato i mutui nulli per mancato rispetto dello scopo ed utilizzo al fine di coprire passività pregresse, mal valutando i documenti in atti e non ammettendo la c.t.u. – sono inammissibili sotto plurimi profili: in primo luogo, sono tali laddove intendono ripetere il giudizio sul fatto, operato dai giudici del merito, nel negare la natura di scopo o l’assenza di prova di un diverso utilizzo in concreto; in secondo luogo, ex art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c., per il principio consolidato secondo cui, affinché si possa discorrere di Sez.
I–RG 7948/2023 camera di consiglio18.9.2024 mutuo di scopo convenzionale, occorre che emerga un diretto interesse non solo del mutuatario, ma anche del mutuante ed il testo contrattuale contenga una clausola c.d. di destinazione, da cui si desuma in modo inequivoco che l'erogazione sia vincolata a una specifica ed esclusiva utilizzazione o scopo in concreto rilevante, ma in nessun caso ne consegue la nullità del mutuo, trattandosi semmai di inadempimento del mutuatario, che solo il mutuante potrebbe far valere attivando le tutele (cfr. Cass. n. 2677/2023;
Cass. n. 1517/2021; Cass., n. 15929/2018; Cass., n. 26699/2017; Cass., n. 25783/2015); «quanto al dedotto vizio per mancata ammissione della c.t.u., la censura è inammissibile, in quanto il disporre l’espletamento di c.t.u. è decisione discrezionale del giudice del merito, ove motivata (cfr. e multis Cass. n. 20264/2022; Cass. n. 21904/2020; Cass. n. 11267/2020; Cass. n. 134/2020; Cass. n. 33230/2019; Cass. n. 21563/2019; Cass. n. 20899/2019) e, pertanto, la motivazione del diniego può addirittura essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato dal giudice (Cass. n. 22622/2020;
Cass. n. 326/2020; Cass. n. 6155/2009; Cass. n. 15219/2007)»; 2. ─ Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni, che resistono ai rilievi critici formulati dalla parte ricorrente. Con riguardo al primo motivo di censura, che si estende da pag. 12 a pag. 33 del ricorso,è da aggiungere che esso presenta chiari profili di inammissibilità avendo anche riguardo a quanto qui si osserva . Il motivoconsiste nella trascrizione di ampi brani del ponderoso atto di appello, preceduti da brevi compendi illustrativi, ma non si confronta criticamente con quanto esposto nella sentenza impugnata, segnatamente alle pagg. 7 e 8 della medesima, e manca conseguentemente di esporrelespecifiche ragioni per cui sarebbe stato errato il giudizio di inammissibilità espresso, sul punto , dalla Corte distrettuale.
Va qui rammentato che il motivo d'impugnazione è Sez. I–RG 7948/2023 camera di consiglio18.9.2024 costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un «non motivo» del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c.(Cass. 12 gennaio 2024, n. 1341 ;
Cass. 31 agosto 2015, n. 17330). Il secondo mezzo è poi inammissibile laddove lamenta la mancata declaratoria di nullità dei contratti di mutuo «per non essere state effettivamente messe a disposizione del mutuatario le somme da parte dell’istituto di credito». Spiega infatti la sentenza (pag.
8) che l’odierna ricorrente aveva l’onere di provare che le somme erogate non erano state effettivamente destinate allacostruzionedegli im mobili per i quali vennero stipulati i mutui e che tale prova non erastata fornita. Ora, il dato che emerge dal mancato assolvimento dell’onere probatorio , consistente nell’impossibilità di negare che lesomme mutuate fossero state destinate all’edificazione,è concettualmente incompatibile co n la certezza, espressa nel ricorso,quanto al fatto che gli stessi importi non furonomai posti a disposizione del la mutuatari a .
Ciò detto , la ravvisata mancata aderenza della censura al decisum destina la stessa alla statuizione di inammissibilità (Cass. 9 aprile 2024, n. 9450; Cass. 3 luglio 2020, n. 13735; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 7 novembre 2005, n. 21490). Quanto al terzo mezzo, merita rilevare che in esso si fa questione di un travisamento della prova. La deduzione è tuttavia irrituale: infatti, il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per Sez.
I–RG 7948/2023 camera di consiglio18.9.2024 revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass. Sez. U. 5 marzo 2024, n.5792). 3.
― La proposta impugnazione deve dunque dichiararsi inammissibile. 4. ─ Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art.96, comma 3 comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 7.000,00 in favore della parte controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo