Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of termination. The appellant, Babucci Stefano, did not act to preserve the case against Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request the decision of the cassation appeal within forty days from the communication of the proposal of termination results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ente DECRETO sul ricorso iscritto al n.949/2024 R.G. proposto da : BABUCCI STEFANO, elettivamente domiciliato in ORVIETO Piazza XXIX marzo n. 24, presso lo studio dell’avvocato FRATINI FLORIDO (FRTFRD65R25G148C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 73, presso lo studio dell’avvocato GRATTERI LUCA (GRTLCU68B23D976E) rappresentato e difeso dall'avvocato ARCUCCI GENNARO (RCCGNR76M11F839S) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n.730/2023 depositata il 13/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.