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Ordinanza — n. 26842/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation declares appeal extinct due to withdrawal; court notes withdrawal not accepted by opposing party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26842/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct following the appellant's withdrawal of the case. Antonio Bettini withdrew the appeal because he no longer had an interest in the proceedings after a prior ruling on the same issue. Although the withdrawal was not formally accepted by the opposing party, the Court noted that established jurisprudence justified compensating the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 5 D.M. 13.6.1986; Art. 173 DPR n. 156/73: The appeal is declared extinct upon withdrawal of the case, with costs potentially compensated if the withdrawal is not accepted by the opposing party and prior jurisprudence exists.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs compensation D.M. 13.6.1986 DPR 156/73 finzione di notifica postale restituzione delle prestazioni servizi pubblici postali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5 D.M. 13.6.1986
Art. 173 DPR n. 156/73

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 22613/2023
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Testo completo

re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2846/2023proposto da: BETTINI ANTONIO, elett.te dom ic. presso l’avv. Rita Persico , dalla quale èrappres. e difeso unitamente all’avv. Marisa Franca Costelli, per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del legale rappres. p.t. elett.te domic. presso l’avv. Dora De Rose dal la quale è rappres . e difesa , unitamente all’avv. Gianfranco Dell’Aglio, con procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 818 /2022 de lla Corte d’appe ll o di Brescia, pubblicata il 29.6.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024dal Cons. rel., dott.

ROSARIO CAIAZZO .RILEVATO CHE Con decreto ingiuntivo n. 2497/2016, il Tribunale di Bergamo ingiungeva a Poste Italiane s.p.a. il pagamento a favore di Antonio Bettini della somma di € 55.413,28, oltre interessi convenzionali dal dovuto al saldo, in relazione a vari buoni fruttiferi postali ordinari, serie Q/P, intestati all’attorenonché ai propri genitori premorti. Con atto di citazione in opposizione Poste Italiane s.p.a . contestava l’ammontare della somma ingiunta, deducendo che fosse dovuta una minor somma in applicazione del D.M. 13.6.1986, e chiedeva che si accertasse il credito di Antonio Bettini per l’importo complessivo di € 37.187,20(quantificato al 20 luglio 2016 – data dell’atto di citazione in opposizione) con rigetto di maggiore richiesta avanzata in sede di ricorso per ingiunzione.

Antonio Bettini chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo, contestando la fondatezza dell’opposizione di Poste Italiane; in via subordinata domandava il pagamento dei buoni applicando i tassi previsti dal D.M. 13.6.1986 sino al 31 dicembre 2016, come da scadenza naturale dei titoli. Entrambe le parti davano atto del pagamento tramite assegno emesso da Poste Italiane s.p.a. in favore di Antonio Bettini della somma di € 37.670,49, (risultante di € 37.187,20 in quota capitale, € 21,09 per interessi legali ed € 462,20 per spese) in seguito alla concessione da parte del Tribunale di Bergamo, con provvedimento del 30.3.2017, della provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo opposto.

Con sentenza n. 335/2019 del 4.2.2019, il Tribunale di Bergamo revocava il decreto ingiuntivo, e condannava Poste Italiane a corrispondere la minor somma, ex D.M. 13.6.1986,nella misura di € 37.187,20 –definita incontestata – oltre interessi legali dalla domanda al saldo e, infine, compensava le spese di giudizio.Antonio Bettini proponeva appello avverso la suddetta sentenza. Si costituiva Poste Italiane s.p.a eccependol’infondatezza dell’appello. Con sentenza depositata il 29.6.22, la Corte territoriale rigettava l’appello, osservando che: premesso cheil testo della tabella A allegata al D.M. 13 giugno 1986 prevede va che i buoni della serie ordinaria distinta dalla lettera Q maturavano interessi “ per ogni successivo bimestre [rispetto al ventesimo anno dall’emissione] fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”,sulla base dei dati emergenti dalla documentazione prodotta dalla società appellata,o comunque desumibile dal sito ufficiale di Cassa Depositi e Prestiti, risultavapacifico che i titoli intestati al Bettini erano scaduti in un momento successivo rispetto al giorno individuato da Poste Italiane per la liquidazione degli interessi; pertanto, ex D.M. 13.6.1986, il diritto di Antonio Bettini era da accertare nella maggiore somma di € 37.865,20 comprensiva degli interessi convenzionali maturati sino alla data di scadenza dei buoni; posto che era incontestato l’avvenuto pagamento di Poste Italiane s.p.a. per l’importo di € 37.187,20 in linea capitale, Poste Italiane s.p .a. era da condannare a corrispondere la differenza di € 678,00, oltre interessi dalla domanda al saldo.

Antonio Bettini ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza con unico motivo. Poste Italiane s.p.a. resiste con controricorso. RITENUTO CHE L’unico motivo denunzia violazione degli artt. 5, dm 13.6.86, e 173 dpr n. 156/73, per aver la Corte d’appelloritenuto che i buoni in questione fossero riconducibili ad una serie diversa per la presenza di un timbro, che informava l’investitore della possibile variazione successiva dei tassi, escludendo che tra la frase sottostante e quella impressa dal timbro sovrastante vi fosse compatibilità delle relative disposizioni.Con atto del 20.6.2024 il ricorrente ha rinunciato al ricorso, per non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio a seguito dell’ordinanza di questa Corte, n. 22613, depositata il 26.7.23, emessa sulla medesima questione oggetto di causa.

Il giudizio va dunque dichiarato estinto; circa la spese, rilevato che la rinuncia non risulta accettata dalla controparte, considerando che la giurisprudenza di questa Corte sulla questione in esame si è consolidata successivamente alla notifica del ricorso, sussistono giusti motivi per compensarle.

P.Q.M.

La Corte dichiara estintoi