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Ordinanza — n. 26838/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as case extinguished by mutual withdrawal of appeals and counterclaims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26838/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because both the plaintiff and the defendant formally withdrew their respective appeals and counterclaims. The underlying dispute involved a savings bond where the plaintiff sought interest rate differences, but the lower court had already ruled the debt extinguished by prior payment. Since both parties relinquished their procedural rights, the litigation ceased without a final judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 374 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: When both parties withdraw their appeals or counterclaims, the proceedings are declared extinguished and costs are compensated.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings mutual withdrawal compensation of costs savings bond interest Cassation procedure procedural extinction chèque postale

Disposizioni normative citate

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Art. 1218 c.c.
Art. 1223 c.c.
Art. 1337 c.c.
Art. 1175 c.c.
Art. 1375 c.c.
Art. 5 D.M. 13.6.1986
Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 5 D.M. 13.6.1986 e dell’art.
Art. 173 DPR 156/1973
13.6.1986 e dell’art. 173 DPR 156/1973 (ex art.
Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.
173 DPR 156/1973 (ex art. 360, c.
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Testo completo

re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3000/2023proposto da: CHIECHI NICOLA,elett.te domic. presso l’avv. Rita Persico , dalla quale è rappres. e difeso unitamente all’avv. Marisa Franca Costelli , per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del legale rappres. p.t. elett.te domic. in Roma, via dei Tre Orologi 14a, presso l’avv. Francesco Bellini, rappres. e difesa dall’avv. Massimiliano Cesare , con procura speciale in atti; -controricorrentee ricorrente incidentale- -contro- CHIECHI NICOLA, elett.te domic. presso l’avv.

Rita Persico, dalla quale è rappres. e difeso unitamente all’avv. Marisa Franca Costelli, per procura speciale in atti;-resistente- avverso la sentenza n. 824 /2022 de lla Corte d’appe ll o di Brescia, pubblicata il 29.6.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO . RILEVATO CHE Con atto di citazione notificato il 14 marzo 2019 Nicola Chiechi conveniva Po ste Italiane S.p.A. avanti al Tribunale di Bergamo chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 10.373,80, reclamata a titolo di rimborso di due buoni postali fruttiferi emessi il 2.5.1987 e costituita dalla maggiore differenza fra i saggi di interesse riportati sul retro dei titoli e quelli maturati secondo il tasso previsto alla stregua delle tabelle allegate al d.m. 13.6.1986, relativamente all’ultimo decennio di durata dei BPF, importo quest’ultimo pacificamente corrisposto dalla società all’atto della riscossione.

Con sentenza del 22.12.2020, il Tribunale accoglieva la domanda. Con sentenza del 22.6.22, la Corte territoriale accoglieva l’appello di Poste Italiane s.p.a., accerta ndo che il debito dell’appellante si era estinto per intervenuto pagamento di quanto dovuto a Nicola Chiechi all’atto della riscossione, osservando che: Poste Italiane avevaemesso i buoni “Q/P”, oggetto della presente causa, attenendosi a quanto disposto dall’art. 5 del D.M. del 1986; erano state infatti apposte entrambe le timbrature richieste ai supporti cartacei della serie “P”; il risparmiatore era dunque in grado di qualificare correttamente la serie di appartenenza dei buoni, e conseguentemente la disciplina ad essi applicabile; con riferimento ai tassi di interesse applicabili dal ventunesimo al trentesimo anno, erano applicabili quelli previsti dal D.M. del 1986.Nicola Chiechi ricorrein cassazione avverso la suddetta sentenza, con due motivi.

Poste Italiane s.p.a. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.1218, 1223, 1337, 1175 e 1375 c.c., per aver la Corte di Appello implicitamente ritenuto che l’eventuale condanna di Poste Italiane s.p.a.al risarcimento del danno subito dal risparmiatore per la condotta decettiva assunta dal collocatore non potesse disporsi in mancanza di appello incidentale in tal senso. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 5 D.M. 13.6.1986 e dell’art. 173 DPR 156/1973 (ex art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.), per non aver la Corte d’appello considerato che il retro del modulo vede l’apposizione di un timbro che, anziché compiutamente indicare “la misura dei nuovi tassi” relativi alla nuova serie “Q”, reca un timbro, non solo di dimensioni inferiori rispetto alla tabella originaria, bensì che modifica i rendimenti esclusivamente per i primi venti anni di durata dell’investimento, mentre l’ultima decade, dal 21° al 30° anno, erarimasta invariata.

Il modulo, per tale arco temporale, non è oggetto di modifica. Poste Italiane s.p.a. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, chiedendo che, nel caso d’accoglimento del ricorso principale, fossero accolte le eccezioni di difetto di legittimazione e di difetto di giurisdizione, sussistendo quella del Tar.Con atto del 25.6.2024 il ricorrente principale ha rinunciato al ricorso, per non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio a seguito dell’ordinanza di questa Corte, n. 22619, depositata il 26.7.23, emessa sulla medesima questione oggetto di causa.Con atto del 25.7.2024, Poste Italiane s.p.a. ha rinunciato al controricorso e al ricorso incidentale.

Il giudizio va dunque dichiarato estinto; circa la spese, rilevato che entrambe le partihanno rinunciato ai rispettivi ricorsi, sussistono giusti motivi per compensarle.

P.Q.M.

La Corte dichiara est