Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26834/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as case extinguished by withdrawal due to lack of interest following prior ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26834/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the plaintiff formally withdrew the lawsuit, citing a lack of interest following a prior ruling on the same issue. The underlying dispute involved the calculation of interest rates on postal savings bonds, where the lower court had applied specific administrative decrees regarding rate variations. Although the withdrawal was not accepted by the opposing party, the court ruled that the procedural extinction took precedence, leading to the dismissal of the remaining proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 4 D.M. 13.6.1986; Art. 173 DPR 156/1973: When a party withdraws an appeal due to lack of interest following a prior judgment on the same matter, the appeal is extinguished regardless of the opposing party's acceptance.

Parole chiave

Generato dall'IA
extinction of appeal lack of interest withdrawal of lawsuit postal savings bonds interest rate calculation prior judgment procedural extinction tempestività dell'invio postale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4 D.M. 13.6.1986
Art. 5 D.M. 13.6.1986
avevaemesso i buoni “Q/P”, oggetto della presente causa, attenendosi a quanto disposto dall’art. 5 del D.M.
Art. 173 DPR 156/1973
D.M. 19.12.2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 22619/2023 della Corte di Cassazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3042/2023proposto da: VAVASSARI ALESSANDRO; VAVASSORI GIUSEPPINA; CONTI VITTORIA ANTONIA, elett.te dom ic. presso l’avv. Rita Persico , dalla quale èrappres. e difeso unitamente all’avv. Marisa Franca Costelli, per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del legale rappres. p.t. elett.te domic. presso l’avv. Dora De Rose dal la quale è rappres . e difesa , unitamente all’avv. Gianfranco Dell’Aglio, con procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 823 /2022 de lla Corte d’appe ll o di Brescia, pubblicata il 29.6.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024dal Cons. rel., dott.

ROSARIO CAIAZZO .RILEVATO CHE Con sentenza de p ositata il 23.4.19, il Tribunale di Bergamo condannava Poste Italiane s.p.a.al pagamento, a favore di Alessandro, Giuseppina Vavassori, Vittoria Antonia Conti, della somma di € 133.213,81 oltre interessi legali, a titolo di rimborso di dieci Buoni fruttiferi postali ordinari, di cui nove appartenenti alla serie P/Q , acquistati nel 1985 e il 6.3.86, e uno della serie Q/P acquistato il 14.1.88. In particolare, il Giudice di primo grado ha accolto la domanda proposta in via subordinata dagli attori circa la liquidazione dei buoni appartenenti alla serie P/O, facendo applicazione dei criteri indicati negli artt. 173 del D.P.R. 156/73 e 9 del D.M. 19.12.2000, che prevedevano la possibilità di estendere le variazioni, anche in senso peggiorativo per il risparmiatore, dei tassi di interesse anche ai buoni appartenenti a precedenti serie già emesse, reputando altresì adempiuto l’onere informativo nei confronti dei sottoscrittori attraverso la pubblicazione del decreto stesso in Gazzetta Ufficiale.

Per l’unico buono appartenente alla serie Q/P, il giudice ha fatto parimenti applicazione dei criteri di cui al citato D.M., malgrado la stampigliatura relativa ai nuovi tassi non rechi la precisazione di quelli relativi dal ventunesimo al trentesimo anno. Gli attori originari proponevano appello avverso la suddetta sentenza. Con sentenza depositata il 29.6.22, la Corte territoriale rigettava l’appello, osservando che: Poste Italiane S.p.A. avevaemesso i buoni “Q/P”, oggetto della presente causa, attenendosi a quanto disposto dall’art. 5 del D.M. del 1986; erano state infatti apposte entrambe le timbrature richieste ai supporti cartacei della serie “P”, e dunque Il risparmiatore era in grado di qualificare correttamente la serie di appartenenza dei buoni, e conseguentemente la disciplina ad essi applicabile; con riferimento ai tassi di interesse applicabili dal ventunesimo al trentesimo anno, erano applicabili i tassi previsti dal D.M. del 1986; era inammissibile il motivo concernente la mancata applicazione degli interessi convenzionali.

Alessandro e Giuseppina Vavassori, Vittoria Antonia Conti ricorrono in cassazione avverso la suddetta sentenza, con unico motivo. Poste Italiane s.p.a. resiste con controricorso. RITENUTO CHE L’unicomotivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 D.M. 13.6.1986, art. 173 DPR 156/1973, per non aver la Corte d’appello affermato che i rendimenti da applicare erano quelli stampigliati sul retro dei buoni, il cui contenuto sostanziava l’accordo negoziale, atteso che nella fattispecie non vi era la possibilità di ricondurre univocamente i buoni postali né alla serie “Q”, né alla serie “P”, né alla serie “O.

Con atto del 13.6.2024 il ricorrente ha rinunciato al ricorso, per non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio a seguito dell’ordinanza di questa Corte, n. 22619, depositata il 26.7.23, emessa sulla medesima questione oggetto di causa. Il giudizio va dunque dichiarato estinto; circa la spese, rilevato che la rinuncia non risulta accettata dalla controparte, considerando che la giurisprudenza di questa Corte sulla questione in esame si è consolidata successivamente alla notifica del ricorso, sussistono giusti motivi per compensarle.

P.Q.M.

La Corte dichiara estintoil ricorso, e c