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Decreto — n. 26741/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under procedural rules.

Numero d'incarto Decreto — n. 26741/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. Asso S.p.A. had previously filed a recourse against the Second Instance Court's judgment, but subsequently submitted a withdrawal request. The court ruled that this withdrawal met the statutory requirements for dismissal, thereby terminating the case without a substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal withdrawal of an appeal satisfies the requirements for extinguishing the proceedings, resulting in the dismissal of the case without examination of the underlying dispute.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure dismissal by decree litigation costs compensation indennità di patrocinio revoca del gratuito patrocinio dispensa dal versamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15944/2024 R.G. proposto da: Asso S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Prof. Cesari Galli, Mariangela Bogni, Federico Zanardi Landi, Pietro Ilardi e Lorenzo De Angeli e domiciliata presso lo studio degli avvocati ultimi due in Piazza di Pietra n.26, Roma; - ricorrente contro Minotti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Enrico Adriano Raffaelli, Michele Franzosi, Michele Lombardo e Ottavia Raffaelli e domiciliata presso il loro studio in Via Sardegna n.38, Roma; - resistente - contro avverso la sentenza n° 826/2024 della Corte d’Appello di Venezia del 02.05.2024; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione di parte resistente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che le spese di lite sono compensate attesa l’accettazione della parte resistente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il