Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of case closure. The appellant, EUROPEA 92 S.P.A., did not act within the timeframe, while the respondent, IMPRESA S.P.A., contended that the delay constituted a waiver of rights. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal of case closure results in the appeal being deemed renounced and the judgment being declared extinct.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22803/2021 R.G. proposto da : EUROPEA 92 S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA Piazza San Bernardo 101, presso lo studio dell’avvocato CANCRINI ARTURO (CNCRTR55C13H501S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro IMPRESA - SOCIETA' PER AZIONI IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 3/2013, elettivamente domiciliato in ROMA VI PIETRO PAOLO RUBENS 31, presso lo studio dell’avvocato BOTTAI LUIGI AMERIGO (BTTLMR67R03H501G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.5692/2021 depositata il 10/08/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge