Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The parties were Tirrenia di Navigazione SPA and Intesa San Paolo SPA, with the appellant's silence interpreted as a formal renunciation of the appeal. Consequently, the court dismissed the case and ordered the appellant to pay the legal costs incurred by the opposing party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant regarding a settlement proposal submitted under Art. 380-bis c.p.c. constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23250/2021 R.G. proposto da : TIRRENIA DI NAVIGAZIONE SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. P. RUBENS, 31, presso lo studio dell’avvocato BOTTAI LUIGI AMERIGO (BTTLMR67R03H501G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INTESA SAN PAOLO SPA, BPER CREDIT MANAGEMENT SCPA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS LUCIO (DNGLCU29L12H501L) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato TARZIA GIORGIO (TRZGRG32P08F205Y) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1070/2021 depositata il 11/02/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 14.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di l