Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in withdrawal of the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal withdrawn because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, Ferrajolo Umberto, had filed a cassation appeal against a second-instance judgment but did not act on the court's offer to settle the proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and extinguished the entire litigation, ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for judgment within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24690/2021 R.G. proposto da : FERRAJOLO UMBERTO, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato FERRAJOLO UMBERTO (FRRMRT69A01A509G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO COSTRUZIONE GESTIONE IMPIANTI S.R.L., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PARRELLA LUCA (PRRLCU69D20F839Q) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.2019/2021 depositata il 31/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legg