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Ordinanza — n. 26714/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against water utility's jurisdiction ruling as it applies only to civil courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26714/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the lower court's decision on territorial jurisdiction cannot be challenged via a regulation of competence. The appellant argued the water utility lacked jurisdiction, but the utility correctly invoked the rule that such decisions are final before the peace judge. The court ruled that the specific procedural rules for peace judges exclude the application of general jurisdiction appeal mechanisms.

Regesto Legislator

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Art. 46 c.p.c.; Art. 3 r.d. 639/1910: Decisions on territorial jurisdiction by the peace judge are not subject to appeal via regulation of competence under Arts. 42 and 43 c.p.c.

Parole chiave

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peace judge jurisdiction regulation of competence territorial competence inadmissible appeal civil procedure code motivi di competenza trasmissione per incompetenza competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori

Disposizioni normative citate

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Art. 46 c.p.c.
Art. 3 r.d. 639/1910
Con atto di citazione in opposizione alla esecuzione ed in opposizione ex art. 32, d.
Art. 32 D.Lgs. n. 150/2011
Con atto di citazione in opposizione alla esecuzione ed in opposizione ex art. 32, d.
Art. 63 D.Lgs. n. 206/2005

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 711 del 18/01/2021
non si applicano nei giudizi davanti a quel giudice(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 711 del 18/01/2021 (Rv.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G.13526 anno 2023 proposto da: PARTINI GERARDO, rappresentat o e difes o dall’avvocato Camillo Naborre giusta procura speciale in calce al ricorso, presso cui è domiciliato in Pescopagano, Vico III E. Gianturco n. 3; contro ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A., rappresentato e difes o dall’avvocato Michele Cimetti in forza di procura speciale in atti, con cui è domiciliato in Villa d’Agri di Marsicovetere, via Torino n. 25; controricorrente avverso l’ordinanza n. 04/2023 resa dal giudice di pace di Pescopagano in data 25/04/2023 e comunicata a mezzo pec il 30/05/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 / 7 /2024 dal consigliere relatore Guglielmo Garri. Sez. I–RG 13526/2023 camera di consiglio FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione in opposizione alla esecuzione ed in opposizione ex art. 32, d. lgs.n. 150/2011 innanzi al Giudice di pace di Pescopagano, il sig. PARTINI Gerardo contestava l’ingiunzione numero34624 del 15-04-2022 con cui la società ACQUEDOTTO LUCANO SPA aveva intimato il pagamento della somma di euro 1.171,67 per fatture inerenti l’erogazione del servizio idrico. Si costituiva la società ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.la quale eccepiva l’incompetenza territoriale del giudice di pace di Pescopagano indicando quale giudice di pace competente quello diPotenza ai sensi dell’art. 3 del r.d. 639/1910, come sostituito dall’art. 34 delD.

Lgs. n. 150 del 01/09/2011.

2. Il giudice di pace di Pescopagano, in accoglimento della eccezione con ordinanza n. 04/2023 dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore del Giudice di pace di Potenza assegnando alle parti il termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio.

3. Il sig. Partini Gerardo propone istanza di Regolamento di competenza deducendo la violazione e falsa applicazione dell’articolo 63 del D. Lgs 6 settembre 2005 n. 206, nonché dell’art. 3 r.d. 14 aprile 1910 n. 639 incombinato disposto con l’art. 32 del D.Lgs. n. 150 del 2011.

4. Si costituisce l’Acquedotto Lucano S.p.a. eccependo l’inammissibilità del ricorso.

5. La Procura Generale deposita note rilevando l’inammissibilità. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― I l motivo di ricorso è da ritenersi inammissibile per le seguenti ragioni.

2. Va premesso che l a statuizione sulla competenza resa dal Sez. I–RG 13526/2023 camera di consiglio giudice di pace non può essere impugnata con regolamento di competenza che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile, stante il disposto dell'art.46 c.p.c., secondo cui le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c. non si applicano nei giudizi davanti a quel giudice(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 711 del 18/01/2021 (Rv. 660275 -01). Conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se