Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Adele Bianco, had not responded to the court's proposal for judgment termination, while the respondent, Poste Italiane, argued for dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for judgment termination results in the appeal being deemed withdrawn and the case extinguished.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3878/2024 R.G. proposto da : BIANCO ADELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ACERO 2-A, presso lo studio dell’avvocato BAZZANI GINO (BZZGNI56E18H501U) rappresentato e difeso dall'avvocato PAVONE PASQUALINO (PVNPQL64B11A509A) -ricorrente- contro POSTE ITALIANE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRO TORLONIA N. 33, presso lo studio dell’avvocato ASTORRI STEFANO (STRSFN47M04D542V) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE AVELLINO n.1113/2023 depositata il 30/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.