Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal. The appellant, represented by Dondi Anna, challenged a second-instance judgment against Banco BPM but remained silent on the proposed settlement. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of a proposal for settlement constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.971/2024 R.G. proposto da : GIOLITO CLAUDIO, LUCI DI STELLE DI GIOLITO CLAUDIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI PAOLO (PNRPLA60L14H501O) rappresentati e difesi dall'avvocato DONDI ANNA (DNDNNA56M48A182D) -ricorrente- contro BANCO BPM S.P.A. GRUPPO BANCARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 306 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato PICONE FRANCESCO (PCNFNC66D05H501J) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZUGNO DANIELA (ZGNDNL76D69L219W) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.1154/2023 depositata il 14/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legg