Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under CPC provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, a local health authority, withdrew the suit against Medicasa Italia s.p.a., which had previously challenged a lower court judgment. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of the Code of Civil Procedure, necessitating no further substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings without the need for judicial confirmation of the withdrawal's validity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26139/2022 R.G. proposto da: Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Leonardo Deramo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del dott. Alfredo Placidi in Via Barnaba Tortolini n. 30, Roma; - ricorrente – contro Medicasa Italia s.p.a. con socio unico, in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con Aliser s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Favit ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.
Luca Bruno in Viale Gorizia n. 52, Roma; - controricorrente – avverso la sentenza n. 870/2022 della Corte di Appello di Lecce pubblicata il 1.8.2022; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,i