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Decreto — n. 26651/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's formal waiver of the lawsuit under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 26651/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and the proceedings extinguished because the plaintiff formally waived the lawsuit. The plaintiff, Banca Monte dei Paschi di Siena, had previously filed an appeal against a lower court judgment, but subsequently submitted a waiver that met the statutory requirements of the Code of Civil Procedure. The court ruled that such a waiver legally terminates the litigation without needing to address the merits or allocate costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A formal waiver of the lawsuit by the appellant, meeting the statutory requirements, legally extinguishes the proceedings and precludes the court from examining the merits of the appeal.

Parole chiave

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waiver of lawsuit extinction of proceedings Code of Civil Procedure formal waiver extinguishment of action abbandono definitivo del procedimento ritiro dell'istanza giudiziaria chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Article 391 of the Code of Civil Procedure as modified by D.L. n. 68 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20681/2021 R.G. proposto da: Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Nannotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Marika Miceli in Via Cola di Rienzo n. 252, Roma; - ricorrente – contro Kartogroup s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Mandoli e Carlo Andrea Di Grazia; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1018/2021 della Corte di Appello di Firenze pubblicata il 18.5.2021; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 11