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Decreto — n. 26649/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure code.

Numero d'incarto Decreto — n. 26649/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. Biofarm S.r.l. voluntarily relinquished the right to contest the lower court's judgment against Banca Monte dei Paschi di Siena. The court ruled that such withdrawal meets the statutory requirements of the Civil Procedure Code, necessitating no further substantive review.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings without the need for judicial approval.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code voluntary relinquishment Cassation dismissal ripetibili dell'avvocato deduzione delle spese professionali conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8996/2024 R.G. proposto da: Biofarm S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Fabio Tulone e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - ricorrente contro Banca Monte dei Paschi di Siena (già MPS Leasing Factoring s.p.a.); - intimata - avverso la Sentenza n° 202/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Firenze pubblicata il 30.01.2024 ; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione di parte intimata; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, in mancanza di difese di parte intimata;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 11/1