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Decreto — n. 26648/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under CPC provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 26648/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. Kartogroups.r.l. withdrew the case, while the defendant, Banca Monte dei Paschi di Siena, accepted this withdrawal without objection. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of the Code of Civil Procedure, necessitating no further judgment on the merits or costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings, provided the opposing party accepts the withdrawal.

Parole chiave

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Code of Civil Procedure formal withdrawal extinction of proceedings acceptance of withdrawal Corte di Cassazione Italian civil litigation procedural dismissal abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
D.L. n. 68 of 2016
Law n. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20863/2021 R.G. proposto da: Kartogroups.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Mandoli e Carlo Andrea Di Grazia e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - ricorrente – contro Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Nannotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Marika Miceli in Via Cola di Rienzo n. 252, Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 928/2021 della Corte di Appello di Firenze pubblicata il 10.5.2021; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il