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Ordinanza — n. 26647/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific procedural grounds and generic lack of motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26647/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by the Frumenzio brothers inadmissible, ordering them to pay costs. The appellants challenged a lower court's refusal to declare debts non-existent against a liquidated cooperative, citing procedural nullities and a lack of specific reasoning regarding process interruption. The court rejected these arguments because the complaints were insufficiently detailed, failed to identify specific procedural acts, and improperly invoked a generic lack of motivation which cannot be raised in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 380-ter c.p.c.: The appeal is inadmissible if the grounds are lacking in self-sufficiency, do not specify the relevant procedural acts, or improperly allege a lack of motivation which cannot be examined in the cassation phase.

Parole chiave

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inadmissibility appeal procedural nullity lack of motivation process interruption liquidation effect cassation grounds self-sufficiency requirement opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
E’ stata formulata proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bisc.p.c..
Art. 380-ter c.p.c.
E’ stata formulata proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bisc.p.c..
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 3 marzo 2022, n. 7075
Cass. 21 luglio 2016, n. 15031
Cass. 10 novembre 2015, n. 22952
I–RG 22595/2022 camera di consiglio11.9.2024 «in ogni caso, poi, in tema di errores in procedendo non è consentito alla parte interessata di formulare, in sede di legittimità, la censura di omessa motivazione (Cass. 10 novembre 2015, n. 22952)».
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22595 R.G.anno 202 2 proposto da: FRUMENZIO GIULIO, FRUMENZIO ANGELO, domiciliati ex lege presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentatie difes i dall’avvocato MASTRANGELO GIUSEPPE; ricorrenti contro DI SIPIO ANNA RITA, COOP. EDILIZIA RESIDENCE A R . L . , CAMPANOZZI ANGELO, ALTIERI NAZARIO, IOANNU ELENA, SGA SPA E PER ESSA INTESA SAN PAOLO S.P.A.BANCO DI NAPOLI S.P.A., VOCALE ANTONIO, CAMPANOZZI NICOLA, VILLANI PAOLO, PIGNATELLI MARIA; intimati avverso la SENTENZA n. 309/2022 emessa da CORTE D'APPELLO BARIil 23/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 settembre Sez. I–RG 22595/2022 camera di consiglio11.9.2024 2024dal consigliere relatore Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA 1. ─ Giulio Frumenzioe Angelo Frumenzio hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 23 febbraio 2022; la Corte pugliese aveva rigettato il loro gravame contro la sentenza del Tribunale di Foggia del 20 dicembre 2018. Il giudizio aveva tratto origine dall’iniziativa assunta dai soci della Cooperativa Edilizia Residence s.r.l., in liquidazione, i quali avevano convenuto in giudizio quest'ultima, il liquidatore Antonio Vocale e il collegio sindacale dell a società chiedendo , in via principale, di dichiararsi l'inesistenza, in capo ad essi attori , di un loro debito nei confrontidella stessa coo p erativa e di SGA s.p.a ( de bito riferito a un contratto di mutuo fondiario stipulato col Banco di Napoli) e , in via subordinata, di accertarsi l'esclusiva titolarità, in capo al liquidatore e ai sindaci,dell'eventuale debito residuo che fosse stato accertato nei confronti dell'istituto mutuatario. 2.

─ Il ricorso per cassazione prospetta due motivi e non è resistito. E’ stata formulata proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bisc.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― La proposta ha il seguente tenore. «[I]l ricorso si compone di due motivi, entrambi inammissibili; «col primo è denunciata la violazione di non meglio precisate norme di diritto e la nullità del procedimento stante la mancata interruzione dello stesso per intervenuta liquidazione coatta amministrativa di una parte del giudizio, la Cooperativa Edilizia Residence a r.l.;

Sez. I–RG 22595/2022 camera di consiglio11.9.2024 «la censura è anzitutto carente di autosufficienza: non si indicano gli atti processuali utili ai fini dell’esame del motivo e nemmeno si spiega se e come la questione dell’intervenuta perdita della capacità processuale della nominata società per effetto dell’apertura della procedura liquidatoria ─ circostanza, questa, che in ricorso (pag.

10) si deduce essere occorsa nella pendenza del giudizio in primo grado ─ venne fatta valere nei precedenti gradi; «si osserva, comunque, che le norme sull'interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, sicché l'irregolare prosecuzione del giudizio derivante dalla loro inosservanza può essere fatta valere soltanto da quest'ultima, che dall'evento interruttivo può essere pregiudicata, e non anche dalle altre parti, le quali, non risentendo di alcun pregiudizio, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza ciononostante pronunciata (Cass. 3 marzo 2022, n. 7075;

Cass. 21 luglio 2016, n. 15031); «il secondo mezzo oppone, in rubrica, la nullità della sentenza di appello per omesso esame di fatto decisivo, ma è poi sviluppato lamentando, in sintesi, la sostanziale assenza della motivazione dell’impugnata pronuncia; «il motivo è svolto in termini oltremodo generici, senza misurarsi affatto coi passaggi argomentativi attraverso cui la Corte di appello ha dato conto della non accoglibilità dei cinque motivi di gravame portati al suo esame; «gli istanti lamentano, in particolare, che la Corte di appello avrebbe mancato di spendere ‘una sola parola sulla problematica dell’interruzione’di cui si è detto;

«tuttavia, come osservato in precedenza, i ricorrenti non hanno chiarito quali specifiche deduzioni abbiano svolto con riguardo a tale tema processuale: onde non si vede come questa Corte possa scrutinare, sul punto, il denunciato vizio motivazionale; Sez. I–RG 22595/2022 camera di consiglio11.9.2024 «in ogni caso, poi, in tema di errores in procedendo non è consentito alla parte interessata di formulare, in sede di legittimità, la censura di omessa motivazione (Cass. 10 novembre 2015, n. 22952)». 2. ― Il Collegio reputa condivisibili tali rilievi. 3.

― Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. 4. ― Nulla deve statuirsi in punto di spese . Parte ricorrente va condannata al pagamento dellasomma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso,