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Decreto — n. 26645/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares civil proceedings extinguished via decree under Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Decreto — n. 26645/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the civil proceedings extinguished by decree pursuant to Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. The parties had accepted renunciations regarding costs, leading the court to rule that no further judgment on expenses was necessary. Consequently, the case was formally closed without a substantive decision on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The court may declare proceedings extinguished by decree when parties accept renunciations, thereby terminating the litigation without a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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extinction of proceedings decreto ingiuntivo Code of Civil Procedure acceptance of renunciations Corte di Cassazione termination of litigation no further judgment

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.

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Testo completo

esti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione delle rinunce;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 11/