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Ordinanza — n. 26637/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of autosufficiency and decisiveness in citing evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26637/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible after the appellant refused a settlement proposal. The appellant argued that the lower court violated procedural rules regarding evidence and misapplied contract law concerning debt assumption. The court rejected these claims because the grievances lacked sufficient detail and failed to demonstrate how the lower court's findings contradicted the law.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 1273 c.c.: A cassation complaint is inadmissible if it lacks autosufficiency by omitting key evidence details or decisiveness by failing to show a direct contradiction between the lower court's findings and the applicable legal norms.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of autosufficiency lack of decisiveness debt assumption agreement procedural evidence rules soddisfacimento del credito remissione del debito cessione del credito

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
I–RG 27626/2022 camera di consiglio11.9.2024 «anzitutto, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c.
Art. 1273 c.c.
Art. 96, comma 3, c.p.c.
― Non essendovi stata resistenza, non è luogo a pronuncia sulle spese né deve decidersi sulla condanna della ricorrenteex art. 96, comma 3, c.p.c. Va invece fatta applicazione dell’art.
Art. 96, quarto comma, c.p.c.
Va invece fatta applicazione dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., giusta l’art.
Art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
96, quarto comma, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c..
Art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149/2022
96, comma 4 è difatti immediatamente applicabil e giusta il comma 1 dell’art. 35 del d,lgs.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
3340; Cass. 13 ottobre 2017, n.
art. 115 c.p
I–RG 27626/2022 camera di consiglio11.9.2024 «anzitutto, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 116 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 19 luglio 2021, n. 20553
Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34469
Cass. 1 luglio 2021, n. 18695
34469; Cass. 1 luglio 2021, n. 18695); «da ultimo, la censura è carente di decisività: l’accollo di debito risale al 2001 e venne fatto oggetto di adesione da parte della società creditrice il 25 settembre 2003 e il 28 dicembre 2004 (pag.
Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340
Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155
3340; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass.
Cass. 11 gennaio 2016, n. 195
Cass. Sez. U. 27 settembre 2023, n. 27433
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27626 R.G.anno 2022 proposto da: CASTELLO FINANCE S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GIULIO CESARE N.2, presso lo studio dell’avvocato GRILLO GIUSEPPE (GRLGPP70D01H224D) che la rappresenta e difende; ricorrente contro SEMINARA GIUSEPPE, SEMINARA GIOVANNA; intimati avverso la SENTENZA n. 565/2022 emessa da CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA il 11/07/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell11 settembre 2024 dal consigliere relatore Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA Sez.

I–RG 27626/2022 camera di consiglio11.9.2024 1. ─ doNext s.p.a., quale procuratrice di Castello Finance s.p.a., ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria dell’11 luglio 2022: con quest’ultima decisione è stato respinto il gravame che Italfondiario s.p.a., quale rappresentante della stessa Castello Finance, aveva proposto avverso pronuncia del Tribunale di Palmi. Il tema di cui ancora si dibatte in sede di legittimità ruota intorno a una convenzione di accollo che sarebbe intercorsa tra Alberico Immobiliare s.p.a. e Pegaso s.r.l., avente ad oggetto il debito per il rimborso di un mutuo contratto dalla prima.

La Corte di appello ha in sintesi: accertato l’esistenza dell’accollo, cui il creditore aveva aderito; ritenuto che allorquando intervenne l’accollo il contratto di mutuo era ancora in vita; rilevato che,in base a quanto stabilito in quest’ultimo negozio, l’accollo del debito determinava la liberazione dei fideiussori Giovanni e Giuseppe Seminara, i quali avevano garantito l’obbligazione di rimborso della somma mutuata; 2. ― I l ricorso per cassazione si fonda su due motivi e non è resistito. E’ stata formulata proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bisc.p.c..

A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― La proposta ha il tenore che segue. «[C]olprimo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 115 c.p.c.: si assume che nell’atto di precetto intimato da Italfondiario (nella qualità di procuratrice di Castello Finance) ai Seminara si era dichiarata l’intervenuta decadenza dal beneficio del termine; troverebbe in conseguenza smentita l’affermazione del Giudice distrettuale secondo cui il contratto di mutuo, che prevedeva la liberazione dei fideiussori in caso di notifica dell’atto di accollo, non si era risolto;

«il motivo è inammissibile; Sez. I–RG 27626/2022 camera di consiglio11.9.2024 «anzitutto, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass.

Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016); in termini generali, del resto, la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. 19 luglio 2021, n. 20553); «in secondo luogo, la censura è totalmente carente di autosufficienza, dal momento che nel corpo del motivo non è indicata la localizzazione dell’atto di precetto, né è riprodotto, per quanto di interesse, il testo del documento (cfr. (Cass.

Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass. 1 luglio 2021, n. 18695); «da ultimo, la censura è carente di decisività: l’accollo di debito risale al 2001 e venne fatto oggetto di adesione da parte della società creditrice il 25 settembre 2003 e il 28 dicembre 2004 (pag. 10 della sentenza impugnata), mentre il precetto data 13 marzo 2008 (pag. 3 della sentenza e pag. 9 del ricorso); «col secondo mezzo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1273, ultimo comma c.c.; si deduce che mancherebbe, in atti, alcuna comunicazione alla creditrice della volontà di Pegaso di accollarsi il debito e si contesta pure l’esistenza dell’accollo, che sarebbe stata indebitamente desunta da presunzioni;

Sez. I–RG 27626/2022 camera di consiglio11.9.2024 «anche detta censura è inammissibile; «la prospettazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta mediante le risultanze di causa inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass.5 febbraio 2019, n. 3340; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195) enulla ha a che vedere con la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; «l’apprezzamento della Corte distrettuale, che ha condiviso l’accertamento del Tribunale circa il perfezionamento della convenzione di accollo tra Alberico Immobiliare e Pegaso e ha spiegato come la banca creditrice avesse ‘acconsentito, accettato e confermato espressamente l’accollo del mutuo’ da parte della seconda società (attraverso le corrispondenze del 6 agosto 1998, 25 settembre 2003 e 28 dicembre 2004) si sottrae pertanto a censura». 2.

― Il Collegio condivide i rilievi espressi nella proposta. 3.― Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile. 4. ― Non essendovi stata resistenza, non è luogo a pronuncia sulle spese né deve decidersi sulla condanna della ricorrenteex art. 96, comma 3, c.p.c. Va invece fatta applicazione dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c.. La sanzione di cui all’art. 96, comma 4 è difatti immediatamente applicabil e giusta il comma 1 dell’art. 35 del d,lgs. n. 149/2022 ai giudizi ─ come quello in esame ─ introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio (Cass.

Sez. U. 27 settembre 2023, n. 27433, in motivazione). In tal senso, la parte ricorrente va condannataal pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle Sez. I–RG 27626/2022 camera di consiglio11.9.2024 ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu