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Decreto — n. 26636/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to appellant's formal waiver of the lawsuit under civil procedure code.

Numero d'incarto Decreto — n. 26636/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the appellant's formal waiver of the appeal. Although the appellant initially filed a request against the lower court's judgment, they subsequently submitted a complete waiver of the lawsuit. The court ruled that this waiver met the statutory requirements of the Civil Procedure Code, thereby terminating the case without further analysis of the merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal waiver of the lawsuit constitutes a valid ground for extinguishing the proceedings, provided the waiver meets the requisite legal formalities.

Parole chiave

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waiver of lawsuit extinguishment of proceedings Civil Procedure Code formal waiver requirements dismissal of appeal abbandono del procedimento privo d'oggetto desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17073/2024 R.G. proposto da: MattiiStefano, rappresentato e difeso da se medesimo e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma - ricorrente contro Società Marchigiana Allevamento S.r.l (S.M.A. S.r.l.), Mattii Alessandro, Mattii Alessia, Mattii Dante, Mattii Salvatore Maria; - intimati – - avverso la sentenza n.712/24 della Corte d’Appello di Ancona del 07.05.2024; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese in mancanza di difese di parte intimata;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 11/1