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Decreto — n. 26635/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the legal action under procedural rules.

Numero d'incarto Decreto — n. 26635/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the case. The plaintiff, representing the Ministry of the Interior, voluntarily relinquished the right to pursue the appeal against the order issued by the Catania Court. The court ruled that the withdrawal met the requirements of the Civil Procedure Code, necessitating no further substantive review or ruling on costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's voluntary and compliant withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings without further judicial intervention.

Parole chiave

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Civil Procedure Code withdrawal of appeal extinction of proceedings Cassation appeal voluntary relinquishment abbandono del procedimento chiusura della procedura di assistenza giudiziaria ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
D.L. n. 68 of 2016
Law n. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24117/2023 R.G. proposto da : QUESTURA RAGUSA -DIREZIONE POLIZIA ANTICRIMINE, MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro RIZIGUI WALID -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE CATANIA n.10993/2023 depositata il 12/10/2023. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, mancando la costituzione della parte intimata;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 11/10/2024