Cassation appeal dismissed for procedural defect; incidental appeal rejected regarding court costs allocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the main appeal extinguished because the appellant failed to request an accelerated decision under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. The incidental appeal challenging the partial compensation of litigation costs was rejected, as the lower court correctly applied the statute allowing cost offset based on the debtor's remaining significant debt. Consequently, the entire proceeding was terminated, and the incidental claim was dismissed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 92 c.p.c.: The failure to request an accelerated decision under Art. 380-bis, comma 2, c.p.c. renders the cassation appeal inadmissible and extinguishes the main proceedings, while partial compensation of costs remains valid when the debtor retains a substantial debt despite a partial judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6665 R.G. anno2021 proposto da: BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A, domiciliata ex lege in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difes a dagli avvocati GIACONIA ALBERTO (GCNLRT62R02B428G), GITTO ANTONINO (GTTNNN62R21C351F) ricorrente contro ACOSET S.P.A., domiciliata ex lege in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentat a e difeso dall'avvocato GERVASI FRANCESCO (GRVFNC71D26I754U) controricorrentee ricorrente incidentale avverso la SENTENZA n. 1323/2020 emessa da CORTE D'APPELLO CATANIAn. 1323/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 settembre 2024dal consigliere relatore Massimo Falabella. Sez. I–RG 6665/2021 camera di consiglio11.9.2024 FATTI DI CAUSA 1. ─ Il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento della domanda proposta daAcoset s.p.a. n ei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., ha accertato che i saldi dei rapporti di conto corrente assistiti da apertura di credito intrattenutidall'attrice con la banca convenuta erano uno attivo , per euro 49.610,47 , e altri due passivi, rispettivamente per euro 720.385,48 edeuro 1.304.711,53 . 2.
― In sede di gravame la Corte di appello di Catania ha rideterminato ilsaldo attivo del primo dei conti correnti sopra indicati stabilendo che esso era paria euro 710.631,16. 3. ─ Ricorre per cassazione, facendo valere un unico motivo di ricorso, Banca Monte dei Paschi di Siena . Resiste con co ntroricorso Acoset, la quale ha proposto un ricorso incidentale pure fondato su di un solo mezzo di censura. E’ stata formulata, da parte del Presidente della sezione, una proposta di definizione del giudizio, riferita al solo ricorsoprincipale, a norma dell’art. 380-bisc.p.c..
Acoset ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― I l ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 l. n. 108/1996, ed omesso esame di fatti decisivi. 2. ― Rileva il Collegio che la ricorrente non risulta aver formulato l’istanza di decisione di cui all’art. 380-bis, comma 2, c.p.c.: il ricorso per cassazione è stato quindi erroneamente avviato all’adunanza camerale odierna. 3. ― Va di conseguenza dichiarata l’estinzione del giudizio con riguardo al ricorso principale. 4. ― Il ricorso incidentale, rispetto al quale non è stata formulata alcuna proposta di definizioneaccelerata, è basato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.: la società Acoset lamenta che la Sez.
I–RG 6665/2021 camera di consiglio11.9.2024 Corte di merito abbia parzialmente compensato le spese di giudizio (di primo e di secondo grado), piuttosto che condannare la banca al pagamento integrale delle stesse. In realtà, la Corte distrettuale ha operato la parziale compensazione delle spese (in ragione del 50%dell’intero) in quanto il debito della società correntista, sebbene ridotto , in appello, del rilevante importo di euro 887.840,06, ammontava pur sempre, alla data del 31 marzo 2014, alla somma dieuro 1.151.871,47. La compensazione trova quindi giustificazione nell’apprezzamento di quelle gravi ed eccezionali ragioni che, a mente dell’art. 92, comma 2, c.p.c. rendono possibile, ancora oggi, la compensazione dellespese di giudizio.
Come è noto, l'accoglimento in misura ridotta di una domanda può giustificare la compensazione totale o parzialedelle spese non già in ragione della soccombenza reciproca dei contendenti, quanto, piuttosto per la ricorrenza, degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. U. 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass. 17 maggio 2024, n. 13827).Nel caso in esame la Corte di appello ha dunque rettamente conferito rilievo alla circostanza per cui, a seguito della rideterminazione dei saldi dei rapporti controversi,non doveva dichiararsi che la banca era obbligata a corrispondere somme ad Acoset (come pure da questa domandato: cfr. ricorsoper cassazione, pag. 7), ma, all’opposto, che era Monte dei Paschiad essere creditrice di un importo assai consistente nei confronti della correntista.
Il ricorso incidentale è dunque respinto. 5. ― Le spese d el presente procedimento possono compensarsi per l’intero, tenuto conto che ilgiudizio sull’impugnazione principale si è estinto per la rinuncia di cui all’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., mentre il ricorsoincidentale è stato rigettato.
P.Q.M.
La Corte Sez. I–RG 6665/2021 camera di consiglio11.9.2024 dichiara estinto il giudizio con riguardo al ricorso principale e respingeil ricorso incidentale; compensa le spese di giudizio; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Cos