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Decreto — n. 26615/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under CPC rules.

Numero d'incarto Decreto — n. 26615/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. Francesco Zonno, represented by Vincenzo and Camilla Cusamano, withdrew the recourse against Special Gardant S.P.A. and other defendants, while the opposing party accepted this withdrawal. The court ruled that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, necessitating no further judgment on the merits or costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings, requiring no further judicial determination on the merits or allocation of costs.

Parole chiave

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Code of Civil Procedure withdrawal of appeal extinction of proceedings Corte di Cassazione formal renunciation no costs awarded procedural termination condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12782/2023 R.G. proposto da: Francesco Zonno, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Cusamano e Camilla Cusamano e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - ricorrente contro Special Gardant S.P.A., nella qualità di mandataria con rappresentanza di Riviera NPL S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato Maurizio Visconti e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - controricorrente - contro BPER Banca S.p.A., Credito Fondiario S.p.A.; - intimato - avverso la sentenza n. 2691/22 della Corte d’Appello pubblicata il 14.12.2022; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma