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Decreto — n. 26614/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal meeting statutory requirements under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 26614/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, San Martino Green Village s.c.a.r.l., had previously filed a recourse against a bankruptcy decree, but subsequently submitted a withdrawal that satisfied the procedural requirements of the Code of Civil Procedure. The court ruled that no further judgment was necessary as the withdrawal met the criteria set forth in Articles 390 and 391, leading to the immediate termination of the case.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal withdrawal of an appeal, if compliant with statutory requirements, legally extinguishes the proceedings without the need for further judicial determination on merits or costs.

Parole chiave

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Code of Civil Procedure formal withdrawal extinction of proceedings bankruptcy appeal Corte di Cassazione procedural termination plaintiff renunciation condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23609/2022 R.G. proposto da: San Martino Green Village s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Giampaolo Pacini; - ricorrente contro Fallimento E.M. Costruzioni s.r.l., in persona del Curatore Giovanni Greco, rappresentata e difesa dall’Avv. Stefano Fucile; - controricorrente - avverso il Decreto n° 1528/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Firenze in data 10.08.2022; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione del controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 11