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Decreto — n. 26613/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal meeting statutory requirements under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 26613/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, represented by two lawyers, withdrew the appeal against the second-instance judgment, while the opposing party accepted this withdrawal. The court ruled that the withdrawal satisfied the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, necessitating no further substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The court may declare proceedings extinguished upon a party's valid withdrawal of appeal, provided the withdrawal meets statutory requirements and the opposing party accepts it.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code acceptance of withdrawal dismissal of appeal condono delle spese procedurali rinuncia al dibattimento orale desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14364/2023 R.G. proposto da: Rossignoli Luigi, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Vicari e Giovanni Manganaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Maurizio Rossi sito in Roma alla Via Giulia n.66; - Ricorrente - contro Immobiliare Santa Rita Terza s.r.l. in liquidazione giudiziale, in persona del Curatore Avv. Andrea Cerutti, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Aiello e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Piazza Cavour, Roma; - controricorrente contro Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corre di Appello di Torino; - intimati - avverso la sentenza n.517/23 della Corte d’Appello di Torino pubblicata il 24.05.2023; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Rom