Cassation appeal dismissed for lack of specific request under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to submit a specific request for judgment as required by Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Although the appellant argued that the appellate court incorrectly rejected the appeal regarding the current account contract, the Collegio found no specific legal request or formulation of a specific demand in the record. Consequently, the Court ruled that the appeal was erroneously brought before the chamber and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.: The cassation appeal is extinguished if the appellant fails to formulate the specific request for judgment required by the second paragraph of Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11283 R.G.anno 2021 proposto da: BRIA BERTER DAVIDE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell’avvocato VALVO GIUSEPPE (VLVGPP66E20F943V) rappresentato e difeso dall'avvocato VALENTINI ALBERTO (VLNLRT56A17G999S); ricorrente contro 2WORDS S.R.L., elettivamente domiciliatain ROMA VIA PO 12, presso lo studio dell’avvocato CAPUTI GIUSEPPE (CPTGPP71D14G942Z) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PESENTI MARCO (PSNMRC63E05F205W); controricorrente nonché contro BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. intimata avverso la SENTENZA n. 1999/2020 emessa da CORTE D'APPELLO Sez.
I–RG 11283/2021 camera di consiglio11.9.2024 FIRENZE. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 settembre 2024dal consigliere relatore Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA 1. ─ Davide Bria Berter ha spiegato appello avverso la sentenza del Tribunale di Lucca, pronunciata il 10 giugno 2017 , che aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dallo stesso appellante.In forza del provvedimento monitorio al predetto Bria Berter era stato intimato il pagamento della complessiva somma di 24.357,70, importo, questo, che ricomprendeva il saldo passivo di un conto corrente e il debito per il rimborso di un mutuo chirografario : tali esposizioni face vano capo a Malta Costruzioni s.r.l. , che aveva intrattenuto i rapporti bancaricon B anco di Desio e della Brianza ; per le obbligazioni contrattedalla società aveva prestato fideiussione Bria Berter. 2.
─ Il gravame è stato respinto e avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze,pubblicata il 26 ottobre 2020, ha proposto ricorso per cassazione Davide Bria Berter. L'impugnazione costa di un unico motivo ed è resistita, con controricorso, da 2Worlds s.r.l., cessionaria del credito, per la quale è presente in giudizio Cerved L egal Services s.r.l.. E’ stata formulata proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bisc.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― Il motivo di ricorso , privo di rubrica, è così riassunto dal ricorrente:
«Il Giudice di appello ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando l'impugnazione anche in ordine alla circostanza allegata, per cui il contratto di conto corrente non prevedeva l'apertura di credito in conto, né richieste di affidamento, ritenendo, dunque, Sez. I–RG 11283/2021 camera di consiglio11.9.2024 inammissibile il secondo motivo di appello in applicazionedell’art. 112 c.p.c., per non aver rinvenuto da parte dell'appellante alcuna deduzione sul piano giuridico né formulazione di alcuna specifica domanda». 2. ― Rileva il Collegio c h e il ricorrente non risulta aver formulato l’istanza di decisione di cui all’art. 380-bis, comma 2, c.p.c.: il ricorso per cassazione è stato quindi erroneamente avviato all’adunanza camerale odierna. 3.
― Va conseguentemente dichiarata l’estinzione del giudizio. 4. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; Così deciso in Roma, ne