Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26557/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal by mortgagee against bankruptcy trustee, ruling they cannot join bankruptcy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26557/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by MB Finance SRL against the bankruptcy trustee of Porto di Imperia SPA regarding the admissibility of a mortgage claim. The lower court rejected the request because the mortgage was granted to secure debts owed to a different debtor, not the bankrupt entity itself. The Supreme Court upheld this decision, confirming that such third-party mortgagees cannot participate in the bankruptcy verification process and must instead pursue their rights through separate enforcement actions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 93, 103 l.fall.; Creditors holding mortgages on assets included in bankruptcy proceedings, established as security for debts owed to debtors other than the bankrupt, cannot avail themselves of the bankruptcy verification procedure as they are not direct creditors of the bankruptcy estate.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy proceedings mortgage rights third party debtor creditor verification concurso de acreedores enforcement action passive exclusion procedura di rivendicazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 93 l.fall.
Art. 103 l.fall.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
– Il secondo mezzo lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360, n.
Art. 201 CCII
Art. 294 CCII
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002
raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 113 c.p
nonché dell’art. 113 c.p.c., per contrastare l’orientamento cui ha aderito il tribunale ed il principio sotteso, di dissociazione tra il rapporto obbligatorio tra creditore e debitore e la garanzia patrimoniale nei confronti del terzo datore di ipoteca, invocando anche le contrarie disposizioni dettate negli artt.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 2429/2009
Cass. 2540/2016
in tema di espropriazione contro il terzo proprietario (Cass. 2540/2016, 27504/2017, 18082/2018, 12816/2019) e dichiarando di non condividere il precedente contrario invocato dall’opponente (Cass.
Cass. 27504/2017
Cass. 18082/2018
Cass. 12816/2019
Cass. 2657/2019
2540/2016, 27504/2017, 18082/2018, 12816/2019) e dichiarando di non condividere il precedente contrario invocato dall’opponente (Cass. 2657/2019).
Cass. Sez. U 8557/2023
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12564/2020 R.G. proposto da : MB FINANCE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell’avvocato LUDINI ELIO (LDNLEI46H30H501H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO PORTO IMPERIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. MERCALLI 13, presso lo studio dell’avvocato PISELLI PIERLUIGI (PSLPLG56A26H501D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO di TRIBUNALE IMPERIA n. 1027 /20 20 depositatoil 10/02/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere PAOLA VELLA.

RILEVATO CHE 1. – Con domanda ex artt. 93 e 103 l.fall. trasmessa il 22/09/2014, Banca Nazionale del Lavoro (BNL) s.p.a. –creditrice di Acquamare s.r.l. in ragione di un ingente finanziamento la cui restituzione era stata garantita da Porto di Imperia s.p.a., poi fallita, mediante concessione di un’ipoteca sui propri beni - chiese il riconoscimento del proprio diritto reale di garanzia nei confronti del Fallimento della terza datrice, ai fini della soddisfazione in sede di riparto sul ricavato dei beni ipotecati in proprio favore. 1.1. –Il giudice delegato dichiarò «non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di ammissione con privilegio ipotecario per € 27.450.993,95 nei confronti del terzo datore d’ipoteca e comunque escluso dal passivo in questa fase» per le ragioni indicate dai giudici di legittimità (Cass. 2429/2009 e altre conformi) e «in ogni caso escludersi dal passivo per inopponibilità, invalidità e/o inefficacia della garanzia e del titolo». 1.2.

–Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Imperia ha respinto l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da MB Finance s.r.l., nelle more divenuta cessionaria pro - soluto de l credito di BNL verso Acquamare, aderendo all’orientamento di legittimità in base al quale i titolari di diritti d'ipoteca sui beni immobili compresi nel fallimento e già costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, non possono -anche dopo la novella dell'art. 52, comma 2, l.fall., introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006 - avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo, di cui al capo V della l.fall., in quanto non sono creditori diretti del fallito e l'accertamento dei loro diritti non può essere sottoposto alle regole del concorso, senza che sia instaurato l’ineludibile contraddittorio con la parte che si assume loro debitrice, dovendosi, invece, avvalere, per la realizzazione delle loro pretese in sede esecutiva, delle modalità di cui agli artt. 602- 604 c.p.c. in tema di espropriazione contro il terzo proprietario (Cass. 2540/2016, 27504/2017, 18082/2018, 12816/2019) e dichiarando di non condividere il precedente contrario invocato dall’opponente (Cass. 2657/2019). 2.

–Avverso detta decisione MB Finance s.r.l. propone ricorso per cassazione in due mezzi, illustrato da memoria, cui il Fallimento Porto di Imperia s.p.a. resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 2.1. – Con il primo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 92 e 52 l.fall. nonché dell’art. 113 c.p.c., per contrastare l’orientamento cui ha aderito il tribunale ed il principio sotteso, di dissociazione tra il rapporto obbligatorio tra creditore e debitore e la garanzia patrimoniale nei confronti del terzo datore di ipoteca, invocando anche le contrarie disposizioni dettate negli artt. 201 e 294 CCII, dichiarate chiarificatrici (e non innovative) nella Relazione illustrativa del 10/01/2019. 2.2.

– Il secondo mezzo lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360, n. 5 c.p.c., avuto riguardo alla non necessità di accertare l’esistenza del credito tra creditore ipotecario e terzo debitore, essendo stato prodotto l’avviso di pubblicazione in G.U. della cessione del credito. 3. – Il primo motivo è infondato e va respinto, con assorbimento del secondo. 4. – Occorre premettere che, al di là della sua opinabile qualificazione, la domanda per cui è causa, presentata ai sensi degli artt. 93 e 103 l.fall., è stata pacificamente interpretata come domanda di ammissione al passivo fallimentare, senza che emerga una specifica contestazione sul punto. 4.1.

– Ciò premesso, non resta che dare atto di come l’orientamento cui ha aderito il giudice a quo sia stato di recente avallato e confermato dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, 8557/2023), le quali hanno, tra l’altro:

i) ribadito che «i creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al titolo II, capo V della legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito, né soggetti che agiscono per la restituzione o la rivendica dei beni acquisiti al fallimento; detti creditori possono invece intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell'attivo, per richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che sono stati ipotecati o pignorati in loro favore»; ii) precisato che, «in caso di fallimento del terzo datore di ipoteca o pegno, l'accertamento delle somme effettivamente spettanti al creditore garantito in sede distributiva non richiede la partecipazione al giudizio del debitore, la cui obbligazione è garantita da ipoteca o da pegno ricompresi nell'attivo del fallimento, in quanto tale accertamento ha un valore endoconcorsuale e, come tale, non è opponibile al detto debitore, rimasto estraneo al procedimento fallimentare». 5.

– Segue il rigetto del ricorso, con compensazione però delle spese del presente giudizio, in quanto definito sulla base di un indirizzo nomofilattico successivo alla sua proposizione. 6. –Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (Cass. Sez. U, nn. 23535/2019, 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto