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Ordinanza — n. 26406/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26406/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26406/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CAIAZZO Consigliere ORDINANZA sul ricorso10544/2021 proposto da: CEMENTI MOCCIA SPA, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato Tullio Elefante che la rappresenta e difende -ricorrente - contro REGIONE CAMPANIA, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato Maria Laura Consolazio che la rappresenta e difende - controricorrente - avverso la sentenza d ella COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIAn. 4603/2020 depositata il 09/10/2020; udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 24/09/2024dal Cons. Dott.

Regesto Legislator

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art. 2909 cod. civ; Ordinanza — n. 26406/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Il mezzo azionato dalla Moccia si vale di un solo motivo, seguito da memoria, al quale replica con controricorso l'intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. L'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erroneità dell'impugnato pronunciamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ., degli artt. 37 e 38 cod. proc. civ. e dell'art. 3 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 perché, declinando la propria giurisdizione, la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania aveva ignorato il giudicato implicito formatosi sulla giurisdizione a seguito della decisione nel merito del ricorso pronunciata dal giudice di primo grado, atteso che riguardo ad essa nessuna contestazione era stata sollevata dalle parti nel giudizio di appello, è fondato e va pertanto accolto.

Parole chiave

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tassa ecologica opposizione al precetto esecutivo incompetenza territoriale inquinamento locale lite in materia di contribuzioni pubbliche costi ambientali

Disposizioni normative citate

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art. 2909 cod. civ
L'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erroneità dell'impugnato pronunciamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ., degli artt.
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Testo completo

CAIAZZO Consigliere ORDINANZA sul ricorso10544/2021 proposto da: CEMENTI MOCCIA SPA, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato Tullio Elefante che la rappresenta e difende -ricorrente - contro REGIONE CAMPANIA, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato Maria Laura Consolazio che la rappresenta e difende - controricorrente - avverso la sentenza d ella COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIAn. 4603/2020 depositata il 09/10/2020; udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 24/09/2024dal Cons. Dott.

Marco Marulli. RG 10544/21Moccia-Regione Campania Est. Cons. Marulli FATTI DI CAUSA 1. Cementi Moccia s.p.a. ricorre per cassazione avverso l'epigrafata sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale Campania, attinta in appello per la riforma della decisione che in primo grado aveva respinto l'impugnazione della Moccia a fronte dell'ingiunzione notificatale dalla Regione Campania per il pagamento del contributo ambientale dovuto per l'attività estrattiva, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario richiamandosi al principio in tal senso affermato da SS.UU. 1182/2020.

Il mezzo azionato dalla Moccia si vale di un solo motivo, seguito da memoria, al quale replica con controricorso l'intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. L'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erroneità dell'impugnato pronunciamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ., degli artt. 37 e 38 cod. proc. civ. e dell'art. 3 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 perché, declinando la propria giurisdizione, la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania aveva ignorato il giudicato implicito formatosi sulla giurisdizione a seguito della decisione nel merito del ricorso pronunciata dal giudice di primo grado, atteso che riguardo ad essa nessuna contestazione era stata sollevata dalle parti nel giudizio di appello, è fondato e va pertanto accolto.

3. Fermo, infatti, nella specie, che il giudice di primo grado ebbe a decidere la causa avanti a sé pronunciando nel merito e che la statuizione così implicitamente enunciata in punto di giurisdizione non è stata contestata da alcune delle parti, va infatti ricordato che è stabile insegnamento di questa Corte che «allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche RG 10544/21Moccia-Regione Campania Est. Cons. Marulli implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito» (Cass., Sez. U, 20/11/2008, n. 27531; Cass., Sez. IV, 20/03/2013, n. 6966 : Cass., Sez. 3, 28/09/2011, n. 19792).

4. Né l'assorbenza di questo rilievo è revocabile in dubbio considerando che l'enunciato pronunciato dal giudice d'appello, allorché ha ritenuto di dover dichiarare il difetto della propria giurisdizione in materia, riflette esattamente un principio stabilmente affermato dalle SS.UU. di questa Corte, sicché, in diritto, la decisione impugnata è senz'altro corretta, ma questo è uno di quei casi in cui la forza del giudicato sopravanza la correttezza nel merito della decisione di diritto, tanto che si può ben dire, ripetendo un antico brocardo, che "resiudicata facit de albo nigrum ...".

5. Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata va conseguentemente cassata e la causa va rinviata alla CTR – ora Corte di Giustizia Tributaria di II grado – pronunciante per il dovuto seguito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez