Italian Court dismisses appeal over Supreme Court order naming only the company instead of the partner as appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by three partners against an interlocutory order that incorrectly named only the liquidated company as the appellant. The partners argued the original order failed to list their names, which they claimed was a material error requiring correction. The court rejected this request, ruling that the omission did not constitute a substantive defect warranting intervention at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: The court holds that a clerical omission of a party's name in an interlocutory order does not justify immediate correction if the error is not material to the decision's validity or if the party can remedy it through subsequent procedural steps.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al n. 17118/2023 R.G. proposto da : PALMISANI GIOVANNI, PALMISANI DONATO, PALMISANI CARLO, elettivamente domiciliati in MONOPOLI VIA PERRICCI 35, presso lo studio dell’avvocato ANNESE PIERFELICE (NNSPFL65B15F376W) che li rappresenta e difende -ricorrente- GA.DO S.A.S. IN LIQUIDAZIONE DI PALMISANI COSIMO DONATO C., elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNOBIO, 11, presso lo studio dell’avvocato ZONETTI LUCA (ZNTLCU73D07H501U) rappresentata e difes a dall'avvocato RISIMINI GIAMPIETRO (RSMGPT63B27E471Z) -resistente- PALMISANI COSIMO DONATO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNOBIO, 11, presso lo studio dell’avvocato ZONETTI LUCA (ZNTLCU73D07H501U) rappresentato e difeso dall'avvocato RISIMINI GIAMPIETRO (RSMGPT63B27E471Z) -resistente- avverso ORDINANZA diCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 22604/2023depositata il 26/07/2023 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consigliere ALESSANDRA DAL MORO. Rilevato che: - con ordinanza pubblicata in data 26.07.2023 nel procedimento RG 28739/2020 questa Corte disponeva: «…dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore solidale dei controricorrenti, liquidate in € 7.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge…» - nel corpo della ordinanza stessa e, precisamente, a pag. 1, la Corte ha fatto riferimento ad un unico ricorrente, identificandolo nella società Ga.Do.s.a.s. di Palmisani Cosimo Donato C. in liquidazione, e così nel dispositivo, a pag.5, ha condannato unicamente «la ricorrente» al pagamento delle spese di lite; - tuttavia il ricorso era stato proposto sia dalla società Ga .D o s.a.s. che dal socio accomandatario sig.
Palmisani Cosimo Donato (così come rilevabile dalla lettura del ricorso stesso, dal controricorso, dalla sentenza impugnata), sicché i sigg.ri PALMISANI GIOVANNI, PALMISANI DONATO e PALMISANI CARLO hanno chiesto disporre la correzione materiale della ordinanza predetta aggiungendo, sia alla pag.
1) che in dispositivo alla pag.5), il nominativo del sig. PALMISANI COSIMO DONATO, quale ricorrente, a quello della Gado s.a.s.; - la causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’11.9.2024; considerato che l’istanza di correzione non risulta essere stata notificata a controparte ordina che l’istanza sia notificata alle altre parti entro i termini di 60 giorni dal deposito della presente ordinanza. Cos