Court grants debt discharge to bankrupt individual despite low creditor satisfaction percentage due to constitutional interpretation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation overturned the appellate court's rejection of a debt discharge request by an individual bankrupt, Josè Tafuro. While the lower court denied the benefit because creditors were only partially satisfied at 4.09%, the Supreme Court ruled that this percentage was not 'absolutely negligible.' The court applied a constitutional interpretation requiring only that the judge could make a comparative assessment of the debt satisfaction, which was met here. Consequently, the benefit of debt discharge was granted to the applicant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 142, comma 2, l. fall.; The benefit of debt discharge is granted unless creditors are totally unsatisfied or satisfied at an absolutely negligible percentage, allowing for a comparative judicial assessment of partial satisfaction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2315-2023 r.g. propostoda: JOSE’ TAFURO, rappresentato e difeso in forza di procura speciale resa in calce al ricorsodall’avv. Brunetto Telchini ricorrente - contro INPS-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE-, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso,in forza di procura speciale in calce al controricorso,dagli avv.ti Carla D’Aloisio, Lelio Maritato, Antonino Sgroi, Emanuele De Rose e Antonietta Coretti -controricorrente- nonchécontro INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO-in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso, d agli avv .ti Giandomenico Catalano e LorellaFrasconà -controricorrente- nonchécontro INPS-ISITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti Carla d’Aloisio, Lelio Maritato, Antonino Sgroi, Emanuele De Rose e Antonietta Coretti nonché contro CASSA EDILE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, GM NOLEGGI S.R.L., ROTALNORD AUTO S.R.L., TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A., COMUNE DI CLES, CAPPELLO FRANCA SANDRA, STUDIO LEGALE MARCHIONNI E ASSOCIATI, SEPPI COSTRUZIONI DI SEPPI C.
E C. S.N.C., FALLIMENTO TASSULLO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, TRENTINO CAF IMPRESE S.R.L., TREVISI PIERO, ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TRENTO, CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE GIA EQUITALIA NORD S.P.A., MIGLIETTA RICCARDO -intimati- avverso il d ecreto n. 474/2022 della Corte d’Appello di Trento, reso nel procedimento sub R.G. n. 101/2022, pubblicato in data 21.12.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/7/2024 dal Consigliere dott.
Roberto Amatore; FATTI DI CAUSA 1. –Il Tribunale di Trento, con decreto depositato in data 14 ottobre 2022, ha rigettato la domanda di esdebitazione proposta dall’imprenditore individuale Josè Tafuro entro l’anno dalla chiusura del proprio fallimento, dichiarato con sentenza del 2009, ritenendo che fosse di ostacolo a l suo accoglimento, ai sensi dell’art. 142, primo comma, n. 6)l. fall., la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. emessa a carico dell’istante per il delitto di cui all’art. 217, secondo comma, l.f. (omessa tenuta di scritture contabili). 2.Il reclamo ex art. 26 l. fall. proposto da Tafuro contro la decisione è stato respinto dalla Corte d’appello di Trento con decreto del 21.12.2022.3.
La cortedi merito - dopo aver affermato , in riforma del provvedimento del primo giudice, che ricorrevano tutti i requisiti soggettivi richiesti ai fini dell’esdebitazione dalprimo comma dell’art. 142 l.fall., in quanto la sentenza ex art. 444 c.p.p. non preclude l’accoglimento della domanda se, come nella specie,il reato è stato dichiarato estinto ai sensi dell’art. 445 comma 2 c.p.p. , anche se non è intervenuta riabilitazione - ha ritenuto che difettasse il requisito oggettivo di cui al secondo commadella norma, perché , a fronte di un ammontare di crediti ammessi al passivo di euro 764.941,46 (di cui euro 643.999,86 privilegiati) l’attivo acquisito, di e uro 31.334,38 , era stato interamente destinato al pagamento dei creditori muniti del privilegi o di cui all’art. 1751-bis, n. 1, soddisfatti nella misura del 44,81 %, mentre i creditori privilegiati complessivamente considerati avevano avuto soddisfazione nella misura del 4,86% e la totalità dei creditori, compresi quelli chirografari che non avevano ricevuto alcun pagamento, era stata soddisfatta nella misura irrisoria del4,09%. 2.Il decreto è stat o impugnat o da Josè T afuro con ricorso per cassazione affidato a tre motivi e illustrato da memoria, cui l’I NPS e l’ INAIL ha nno resistito con separati controricorsi.
Gli altri creditori ammessi non hanno svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo, chelamenta la violazione degli artt. 111 Cost. e 101 c.p.c., il ricorrente sostiene che la corte d’appello, dopo aver affermato la fondatezza del reclamo da lui proposto contro il decreto di rigetto del tribunale, sorretto esclusivamente dal rilievo dell’insussistenza del presupposto soggettivo di cui all’art. 142, 1° comma n. 6 l. fall., avrebbe inopinatamente verificato la ricorrenza del presupposto oggettivo(ricorrenza negata in primo grado, ma solo en passant, dai creditori costituiti INPS, INAIL e Studio Marchionni)affrontando in tal modo un tema fuoriuscito dal processoe sostanzialmente nuovo -ancorché l’INPS, nel resistere al reclamo, avesserichiamato tutte le sue precedenti difese - senza attivare previamente il contraddittorio sul punto. 1.2 Il motivo è palesemente infondato, posto che è lo stesso ricorrente a riconoscere chela questione concernente la sussistenza o meno del requisito oggettivo previsto dal 2° comma del l’art. 142 l. fall. era stat a introdott a innanzi al Tribunale di Trento (chel’aveva evidentemente ritenuta assorbita dal rilievo della mancanza di uno dei requisiti soggettivi) ed era stata riproposta in sede di reclamo dall’INPS (che, quale parte vittoriosa in primo grado, non era certo tenuta ad avanzare un reclamo incidentaleper vederla esaminata).
Va dunque escluso che si trattasse di una questionenuova, mista di fatto e di diritto, sulla quale la corte d’appello avrebbe dovuto attivare previamente il contraddittorio.
2. Con il secondo mezzo, chedenuncia violazione degli artt. 142 l. fall. e . 116 c.p.c., il ricorrente contesta l’apprezzamento del giudice del reclamo in ordine all’irrisorietà della percentuale di soddisfacimento dei creditori concorsuali. 2.2 Il motivo è fondato. In materia d’esdebitazione, in effetti, il beneficio dell’inesigibilità verso il fallito dei debiti residui richiede, ai sensidell’art. 142 comma 2 cit. , che vi sia stato il soddisfacimentoalmeno parziale dei creditori concorsuali. Si tratta, tuttavia, di una condizione che s’intende realizzata, in un’interpretazione costituzionalmente orientata (e coerente con il favor per l’istituto già formulato dall’art. 1,comma 6, lett. a, n. 13 della legge delega n. 80/2005), anchequando alcuni dei debiti residui non siano stati pagati affatto, essendoinvero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, unavalutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quantocomplessivamente dovuto (Cass.
SU n. 24214 del 2011). E’ stato poi ulteriormente precisato, proprio alla stregua dell’orientamento espresso da SU cit., che, al fine di attribuire un contenuto fattuale alla nozione, alquanto genericae vaga, di “prudente apprezzamento del giudice” e discongiurare il rischio di valutazioni arbitrarie, con pronunce difformi in presenza di situazioni identiche, l’art. 142 comma 2 l. fall. deve essere interpretato nel senso che, ove ricorrano ipresupposti di cui al comma 1 della norma, il beneficio dell’esdebitazione dev e essere concesso, a meno che i creditorisiano rimasti totalmente insoddisfatti ovvero siano stati soddisf atti in percentuale “affatto irrisoria” (cfr.
Cass. n. 7550del 2018; conf. Cass. n. 15246 del 2022). La corte d’appello, lì dove ha escluso la sussistenza delpresupposto richiesto dall’art. 142, comma 2°, l.fall., pur a fronte del pagamento d ei creditori concorsuali nella misura del 4,09%, e cioè di una percentuale tutt’altro che irrisoria, si è posta, pertanto, in contrasto con i principi appenarichiamati.
3. All’accoglimento del secondo motivo conseguono l’assorbimento del terzo, col quale il ricorrente invoca l’applicazione dell’art. 280 del d. lgs. n.14/2019 (cd. “Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza”), in vigore a far data dal 15.07.2022, che non richiede più, ai fini della concessione del beneficio, la sussistenza del requisito oggettivo, e la cassazione del decreto impugnato.
4. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito. Pertanto, in accoglimento del reclamo, a Josè Tafuro va concesso il beneficio dell’esdebitazione.
5. Tenuto conto dell’andamento ondivago del procedimento, le spese del doppio grado di merito vanno interamente compensate fra le parti. Quelle del giudizio di legittimità seguono invece la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso , r igetta il primo e dichiara assorbito il terzo; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e,decidendo nel merito, in accoglimento del reclamo, concede a Josè Tafuro il beneficio dell’esdebitazione. Dichiara interamente compensate fra le parti le spese del procedimento di merito e condanna INPS e INAIL, in via fra loro solidale, apagare al ricorrente quelle del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.500 per com