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Ordinanza — n. 26285/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against bankruptcy court's rejection of claim due to annual prescription period expiration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26285/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of Trenitalia's opposition to its claim in the bankruptcy of General Service Group. The bankruptcy judge ruled that the annual prescription period under Article 2951 of the Civil Code had expired, as the debt was not recognized in the initial insolvency proceedings. The Court affirmed that a debt instrument issued after the opening of bankruptcy cannot be opposed to the insolvency administrator, regardless of prior enforcement judgments.

Regesto Legislator

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Art. 2951 c.c.; Art. 52 l.fall.: The annual prescription period for transport claims expires upon the date of the last invoice; a debt instrument issued after the opening of bankruptcy proceedings is not opposable to the insolvency administrator.

Parole chiave

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annual prescription period bankruptcy opposition transport contract insolvency administrator debt instrument validity perturbamento del servizio ferroviario trasporti ferroviari contratto di viaggio "tutto compreso"

Disposizioni normative citate

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Art. 2951 c.c.
contro l’esclusione del proprio credito chirografario di € 38.377,97 dal passivo del Fallimento General Service Group s.r.l.,disposta dal Giudice delegato in accoglimento dell’eccezione di prescrizione annuale ex art. 2951 c.c. sollevata dal curatore fallimentare.
Art. 52 l.fall.
non risulta passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell'ipotesi in cui venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell'art. 52 l.fall. ( Cass.
Art. 647 c.p.c.
Viene dunque in rilievo il granitico orientamento di questa Corte per cui il decreto ingiuntivo che non sia stato munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.
Art. 92, comma 2, c.p.c.
Difatti, i n tema dispese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., rientra nel poterediscrezionale del giudice di merito (Cass.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
– Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione proposta, se dovuto, a norma del co mma 1 - bis dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R.
art. 2951 c.c
contro l’esclusione del proprio credito chirografario di € 38.377,97 dal passivo del Fallimento General Service Group s.r.l.,disposta dal Giudice delegato in accoglimento dell’eccezione di prescrizione annuale ex art. 2951 c.c.
art. 1678 c.c
–Il tribunale ha disatteso la tesi dell’opponente per cui il contratto inter partes del 19 - 24.1.2012 sarebbe da qualificare non già come “ trasporto ” ex art. 1678 c.c.
art. 1470 c.c
art. 1362 c.c
art. 92 c.p
55/2014 e dell’art. 92 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2715/2022 R.G. proposto da : TRENITALIA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LATTANZIO 66, presso lo studio dell’avvocato ESPOSITO MARIO (SPSMRA71C01D612C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO GENERAL SERVICE GROUP S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso l’avvocato MOSTOCOTTO ALESSIA (MSTLSS74B63H282U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché SIENA NPL 2018 SRL, GILDATA SRL, CAMST SOCIETÀ COOPERATIVA ARL, MASSIMO D’AMORE, SIT SRL -intimati- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di RIETI in RG n. 533/2021 depositatoil 10/12/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consigliere PAOLA VELLA.

FATTI DI CAUSA 1. –Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale d i Rieti ha rigettato l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da Trenitalia s.p.a. contro l’esclusione del proprio credito chirografario di € 38.377,97 dal passivo del Fallimento General Service Group s.r.l.,disposta dal Giudice delegato in accoglimento dell’eccezione di prescrizione annuale ex art. 2951 c.c. sollevata dal curatore fallimentare. 1.1. –Il tribunale ha disatteso la tesi dell’opponente per cui il contratto inter partes del 19 - 24.1.2012 sarebbe da qualificare non già come “ trasporto ” ex art. 1678 c.c. , ma come “ servizio di fornitura di biglietti”(rientrante nello schema della compravendita), osservando cheesso «non prevede alcuno scambio di “cosa contro prezzo”, ex art. 1470 c.c., e neppure alcuna forma di appalto di servizi (in termini di scambio di “servizio contro corrispettivo”), ai sensi degli artt. 1655 ss. c.c., bensì si limita a regolamentare per il futuro le modalità di acquisto dei biglietti ferroviari da parte della General Service per i viaggi dei propri dipendenti effettuati con Trenitalia», integrando perciò un semplice “ contratto - quadro ” , che nemmeno costituisce il titolo del credito azionato, da individuare invece – come indicato «nelle fatture poste a fondamento dell’istanza di ammissione al passivo»– nel «contratto di trasporto di volta in volta stipulato dalla società in bonis con Trenitalia al momento dell’acquisto»dei biglietti in favore dei propri dipendenti , in guisa di “contratto a favore di terzo”ex art. 1411 ss. c.c. 1.2.

–Secondo il tribunale, l’unico effetto semmai ravvisa bile nel suddetto “accordo quadro” potrebbe essere l a decorrenza del termine di prescrizione non dal momento di arrivo a destinazione del trasportato, ex art. 2951 c.c., ma d alla scadenza della fattura trasmessa mensilmente dal vettore allo stipulante, ex art. 6 del contratto. Ma , anche in tal e ipotesi, il termine di prescrizione risulterebbe comunque decorso, trattandosi di fatture scadute non oltre il 30.6.2014 ( ultima lettera di messa in mora del 26.5.2014 ) ed essendo stato introdotto solo nel 2017 il relativo procedimento monitorio, ferma restando l’ inopponibil ità al F allimento della mancata riassunzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dopo la sua interruzione,dichiarata in data 17.5.2021. 2.

– Avverso detta pronuncia Trenitalia propo ne ricorso per cassazione in due m ezzi, cui il Fallimento intimato resist e con controricorso, illustrato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. – Con il primo motivo , rubricato “ Violazione, o falsa applicazione, degli artt. 2934, 2935, 2936, 2946, 2951 c.c., 1322, 1323, 1362, 1678 c.c., 113 e 116 c.p.c.” si deduce che il tribunale avrebbe «errato nella qualificazione giuridica dei fatti risultanti dagli atti e dai documenti di causa, peraltro erroneamente percepiti anche nella loro consistenza e nella loro efficienza causale», in quanto nel contratto del 19 - 24.1.2012 difetterebbero tutti gli elementi del contratto di trasporto, previsti dall’art. 1678 c.c.; la diversa ricostruzione offerta dal ricorrente emergerebbe « con ogni evidenza, dalla lettura dell’Accordo e dall’indagine sulla “comune intenzione delle parti”» ex art. 1362 c.c.e sarebbe avvalorata dalla contraddittoria e apodittica conclusione circa il diverso dies a quo del termine di prescrizione. 2.2.

– Con il secondo mezzo, rubricato “ Irrazionalit ̀ manifesta. Contraddittoriet̀ . Violazione e falsa applicazione D.M. n. 55/2014 e dell’art. 92 c.p.c. sulla condanna alle spese”, il ricorrente invoca la riforma del capo sulle spese e la loro compensazione, lamentando che il tribunale non abbia « tenuto conto della particolarità della questione trattata » e del fatto che Trenitalia «ha ottenuto un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo e rispetto al quale il Tribunale di Roma non aveva accolto l’eccezione di prescrizione formulata da GS, poi, come si ̀ rilevato, divenuto definitivo per inattivit̀ dello stesso debitore » . 3.

–Entrambi i motivi sono inammissibili. 3.1. – Quanto al primo, risponde ad uno stabile indirizzo nomofilattico che l’accertamento della volont̀ delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.,ai cui fini n on è sufficiente un astratto e generico richiamo agli artt. 1362 e ss. c.c., ma è necessaria la specificazione dei canoni ermeneutici che in concreto si assumono violati e la precisa indicazione dei punti della motivazione che se ne discostano ( ex multis, Cass. 15367/2024, 3590/2021, 34672/2021, 15597/2021, 7945/2020, 21576/2019; cfr. da ultimo Cass.

Sez. U, 3925/2024, nel senso che l’interpretazione del titolo determina un apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità). In nessun caso, comunque, il sindacato sull'interpretazione dei contratti e degli atti unilaterali in sede di legittimità puòrisolversi – come nel caso di specie – nella contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella diversa che, tra le varie opzioni possibili, sia stata divisata dai giudici di merito (ex multis, Cass. 27136/2017, 11254/2018, 873/2019, 995/2021, 9461/2021). Fermo restando che, come visto, il tribunale ha individuato il titolo del credito insinuato al passivo non già nel cd.

“accordo-quadro, bensì nel contratto di trasporto stipulato volta per volta con Trenitalia dalla società, in favore dei suoi dipendenti. 3.2. – Quanto al secondo, è sufficiente rilevare che il tribunale, a fronte dell’integrale rigetto della domanda,e dunque in assenza di ipotesi di soccombenza reciproca, ha legittimamente applicato il principio della soccombenza. Difatti, i n tema dispese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., rientra nel poterediscrezionale del giudice di merito (Cass.

Sez. U, 32061/2022; Cass. 13827/2024), il quale non è tenuto a motivare il mancato uso di tale facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna allespese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di unacompensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. Sez. U, 14989/2005; Cass. 11329/2019). 4. – E’ appena il caso di aggiungere , con riguardo alle deduzioni svolte in entrambi i motivi circa la pretesa rilevanza de i provvedimenti assunti e delle deduzioni svolte nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo , che l a sua asserita definitività (di cui il controricorrente lamenta anche il carattere di novità) appare destituita di fondamento, risultando pacifico che quel giudizio è stato dichiarato interrotto dopo l’apertura del fallimento.

Viene dunque in rilievo il granitico orientamento di questa Corte per cui il decreto ingiuntivo che non sia stato munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. non risulta passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell'ipotesi in cui venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell'art. 52 l.fall. ( Cass. 34474/2022, 21049/2022, 24157/2020, 5657/2019, 22220/2018, 18733/2017, 1650/2014; cfr. sul tema, da ultimo, Cass. 4807/2024,5279/2024). 5.

– Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo. 6. – Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione proposta, se dovuto, a norma del co mma 1 - bis dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 115/ 02 ( Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimit̀, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si d̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso,