Cassation court dismisses appeal against rejection of interest-bearing postal voucher refund by sole surviving co-owner.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court rejected Poste Italiane's cassation appeal against the Milan Court of Appeal's decision dismissing their request to reform a first-instance judgment. The lower courts held that a surviving co-owner of an interest-bearing postal voucher with a 'joint refund right' clause could claim the full amount without the consent of the deceased co-owner's heirs. The court affirmed this ruling, distinguishing these vouchers from savings books and ruling that the specific 'joint refund' clause creates a solidary active obligation that allows immediate full recovery by the survivor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 208 d.P.R. n. 256/1989; Art. 187 d.P.R. n. 256/1989: In cases of co-owned interest-bearing postal vouchers with a 'joint refund right' clause, the surviving co-owner is entitled to the full refund without the consent of the deceased co-owner's heirs, as the specific clause overrides the general rule requiring joint signatures.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA suiricorsi iscritt i al n. 20412 /20 21 R.G. propost i da Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da gli av v. Carlo F. Giampaolino e Andrea D’Onghia, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, via Vittorio Veneto, 54/b -ricorrente - contro Serra Fabio, rappresentato e difes o da ll’avv. Davide Vincenzo Marino Rivosecchi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabrizio Paratore, sito in Roma, via Giovanni Nicotera, 29 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 113 /20 2 1 , depositata il 10 gennaio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2024dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: Oggetto:buoni postali fruttiferi -clausola di pari facoltà rimborso - la Poste Italiane s.p.a. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza la Corte di appello di Milano, depositata il 14 gennaio 2021, di reiezione del suo appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo con cui le era stato intimato di pagare in favore di Fabio Serra la somma di euro 15.518,96, oltre interessi, a titolo di rimborso di un buonopostale fruttifero; - la Corte di appello ha riferito che con la domanda introduttiva l’ingiungenteaveva allegato che era cointestatario del predetto buono postale, unitamente ad altri soggetti di cui uno deceduto, e che lo stesso conteneva la clausola di pari facoltà rimborso, in virtù della quale ciascun cointestatario poteva esercitare in via disgiunta il diritto di esigere dall’emittente il rimborso del titolo per l’intero; -ha, quindi, confermato la decisione di primo grado ritenendo che l’art. 208 d.P.R. 1° giugno 19 8 9, n. 256, attribuiva a ciascuno degli intestatari del buono postale fruttifero il diritto di chiederne il rimborso senza necessità di quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto; -il ricorso è affidato a un motiv o ; -resiste con controricorso Fabio Serra ; -la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE: -con l’unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 178 e 182 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, 203 e 208 d.P.R. n. 256 del 1989,12 e 14 disp prel. cod. civ. e 1374 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che il predetto art. 208 fosse derogatorio rispetto agli artt. 184 e 187 del medesimo decreto e, escludendo l’applicazione della disciplina prevista per i libretti di risparmio postali ai buoni postali fruttiferi, nonsubordinasse il rimborso del titolo alla presentazione della quietanza di tutti gli aventi diritto; - evidenzia, altresì, la mancata osservanza dell a disciplina codicistica in materia successoria e, in particolare, la mancata applicazione delle norme che regolano i diritti dei successori sui beni facenti parte dell’asse ereditario; -il motiv o è infondat o ; - dopo una prima pronuncia che si era espressa nel senso della necessità dellaquietanza di tutti gli aventi diritto, anche qualora i buoni stessi siano muniti della clausola«pari facoltà di rimborso» (cfr.
Cass.10 giugno 2020, n. 11137), si è consolidato l’indirizzo opposto, compendiato nella massima per cui in materia di buoni postalifruttiferi cointestati recanti la clausola «pari facoltà di rimborso», in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, primo comma, d.P.R. n. 256del 1989, che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano «a vista» e tale diversa natura impedisce l'applicazioneanalogica della citata disciplina ( c fr.
Cass. 13 settembre 2021, n. 24639; successivamente, in tal senso, Cass. 15 dicembre 2021, n. 40107, Cass. 18 febbraio 2022, n. 5426, Cass. 10 febbraio 2022, n. 4280; Cass. 26 luglio 2023, n.22577); -ciò in quanto, pur essendo vero che non solo i libretti di risparmio ma anche i buoni fruttiferi postali appartengono alla specie dei documenti di legittimazione, ex art. 2002 c.c. e non hanno natura di titoli di credito,tra i due ricorre una rilevante differenza, tale da incidere sul funzionamento della clausola «pari facoltà di rimborso», avuto in particolare riguardo all’intrasferibilità del credito portato dai buoni postali e al fatto che i buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario sulla somma portata dal documento adottenerne il rimborso «a vista»; - inoltre, non rileva la funzione di protezione dell ’ erede o dei coeredi del cointestatario defunto allaquale l ’ art. 187 d.P.R. n. 2 5 6 del 1989 sarebbe strumentale, giacché la normativa in questione non tutela gli interessi dei coeredi e, comunque, in caso di cointestazione con clausola «pari facoltà di rimborso», e dunque di solidarietà attiva, l'obbligazionesolidale, alla morte di uno dei concreditori, «si divide fra gli eredi in proporzione delle quote» (art. 1295 c.c.), senza incidere sulla posizione del cointestatario superstite, onde la riscossione riservataall'intestatario superstite in nulla interferisce con la spettanza del credito, colui che ab bia riscosso rimanendo tenuto nei rapporti interninei confronti dell'erede o degli eredi del cointestatario defunto; -infine, sotto il profilo fiscale, assume rilievo la risoluzione del 13 luglio 1999 n. 115 del Ministero delle finanze, secondo cui i buoni sono equiparati atutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e sono pertanto esclusi dall'attivo ereditario, anche se l’erede è obbligato alla presentazionedella dichiarazione di esonero; - per le suindicate considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigettail ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello