Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 26033/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to determine if plea sentence counts as conviction for bankruptcy discharge.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26033/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation remanded the case for public hearing to discuss two key legal issues regarding bankruptcy discharge. Ernesto Foglia argued that a plea sentence should not be equated to a conviction for discharge purposes and questioned the irrelevance of his pending social services assignment. The court agreed that these questions require detailed examination to establish the correct legal interpretation before ruling on the appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 445, comma 1 bis, c.p.p.; Art. 142, 1° comma, n. 6, l. fall.: The court must determine whether a plea sentence constitutes a conviction for bankruptcy discharge and whether pending social services assignment affects the discharge procedure.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy discharge plea sentence conviction equivalence social services assignment Cassation remand bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa conseguimento fraudolento di una prestazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 445, comma 1 bis, c.p.p.
Art. 142, 1° comma, n. 6, l. fall.
i) ha ritenuto ostativa alla concessione de l beneficio, ai sensi dell’art. 142 , 1° comma, n.
art. 444 c.p
, la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 10041-2017 r.g.proposto da: FOGLIA ERNESTO, rappresentatoe difeso dall’ avvocat a ANTONELLA COSTA per procura speciale a margine del ricorso -ricorrente - contro CAF SPA, BANCA DEI PASCHI DI SIENA SPA, PERLINI ROBERTO, BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA, INTESA SAN PAOLO SPA, BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA, BANCO DI SARDEGNA SPA, BUSANI ANGELO, EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, GALVISUL INSTALACOES TECNICAS LDA, GUAVE COLOR SAS VEZZANI ERCOLE E C, PEDOTTI MARCO, NORD PISCINE SRL, FBS SPA -intimati - avverso il decreto n. 816/2017 della Corte di appello di Bologna , depositat o in data 1.3.2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/7/2024 dal Consigliere dott. Roberto Amatore; RILEVATO: 1.che la Corte di appello di Bologna , con decreto del 1°/3/2017, ha rigettato il reclamo proposto da ERNESTO FOGLIA avverso il provvedimento del Tribunale di Parma che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per esdebitazione;

2. che la corte del merito :

i) ha ritenuto ostativa alla concessione de l beneficio, ai sensi dell’art. 142 , 1° comma, n. 6 l. fall. , la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. pronunciata nei confronti del fallito per il reato di bancarotta fraudolenta, siccome equiparabile “a una pronuncia di condanna”per la quale non era intervenuta riabilitazione ; ii) ha aggiunto che , in mancanza di riabilitazione,era ininfluente che il Foglia avesse avanzato al Tribunale di Sorveglianza domanda di affidamento in prova ai servizi sociali, non potendo il procedimento ex artt. 142 e ss. l.fall. essere sospeso in attesa dell’eventuale conclusione positiva dell’iter iniziato ed essendo peraltro inconferente il richiamo all’istituto della sospensione di cui all’ultima parte dell’art. 142, 1 comma, n. 6, l. fall.;

3. che i l decreto è stat o impugnat o da F oglia con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e illustrato da memoria , non resistito da nessuna delle parti intimate; .

4. che ad avviso del collegio meritano approfondimento, mediante discussione in pubblica udienza, le questioni, di rilievo nomofilattico, dedotte nei primi due motivi di ricorso, con i quali Foglia:

i) contesta che, ai fini dell’esdebitazione, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sia equiparabile a una sentenza penale di condanna, stante il dettato dell’art. 445, comma 1 bis, c.p.p., a tenore della quale la sentenza ex art.444, comma2 c.p.p, non ha efficacia nei giudizi civili ed amministrativi ; ii) deduce l’erroneità dell’assunto della corte del merito secondo cui, non essendo intervenuta riabilitazione, sarebbe stata ininfluente la pendenza innanzi al Tribunale di sorveglianza dell’istanza per la concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, salva, in tal caso, la manifesta fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 142, 1° comma n. 6 l. fall.,per un’ evidente disparità di trattamento tra due istituti che prevedonoegualmente l’estinzione di ogni effetto penale della sentenza di condanna 5. che, in particolare, quanto alla prima questione, va stabilito quale sia il residuo ambito di applicazione dell’ultimo periodo dell’art.l’art. 445 comma 1 bis c.p.p. , come modificato, a partire dal 30.12.2022, dall’art. 25, co. 1, lett.

b) d.lgs. n. 150 del 2022 , che così attualmente recita: “La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”, nonché, nell’ipotesi di fondatezza dell’interpretazione data alla norma dal ricorrente, se essa sia applicabile, ratione temporis, al caso di specie;

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza. Così deciso in